(Allegato N-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  Le Commissioni  istituite  per  l'applicazione  della  imposta  sui
redditi di ricchezza mobile potranno nei loro giudizi di  estimazione
riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito,  anche  quando  dal
titolo che  loro  viene  presentato  non  apparisse  stipulato  alcun
interesse. Ogniqualvolta giudichino che veramente  si  tratta  di  un
capitale infruttifero, dovranno indicare i motivi del loro giudizio. 
 
  La competenza della Commissione centrale e' estesa  alle  questioni
che  insorgessero  sulla  esistenza   o   valutazione   dei   redditi
contemplati nel precedente paragrafo. 
 
  E' applicabile ai titoli di questa specie il disposto  del  secondo
capoverso dell'articolo 19 della Legge 14 luglio 1864.