Art. 8. Le Commissioni istituite per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile potranno nei loro giudizi di estimazione riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito, anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisse stipulato alcun interesse. Ogniqualvolta giudichino che veramente si tratta di un capitale infruttifero, dovranno indicare i motivi del loro giudizio. La competenza della Commissione centrale e' estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo. E' applicabile ai titoli di questa specie il disposto del secondo capoverso dell'articolo 19 della Legge 14 luglio 1864.