Appendice D. EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO 1. Equity ratios Esempio 1 I dati dell'esempio sono i seguenti: - la societa' A detiene il 90 per cento del capitale della societa' B; - la societa' B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della societa' C; - la societa' C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della societa' D; - la societa' A detiene il 20 per cento del capitale della societa' C. La struttura partecipativa "a catena" di tale gruppo puo' essere raffigurata cosi': ----> Vedere Figura a Pag. 182 del S.O. <---- Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della societa' capogruppo rispetto a una societa' controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre societa' controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie societa' componenti la catena partecipativa. Quando una societa' inclusa nel consolidamento e' partecipata da piu' societa' pure incluse nel consolidamento, e' necessario sommare i singoli prodotti. Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo: D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518 2. Differenze di consolidamento 2.1 Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta I dati dell'esempio sono i seguenti: - la societa' A detiene il 90 per cento del capitale della societa' B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza; - il valore contabile della partecipazione della societa' A nella societa' B e' di L. 70; - il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonche' della perdita d'esercizio) della societa' B e' di L. 100. Il raffronto tra il valore della partecipazione (L. 70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (L. 90, pari al 90 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di L. 20. Se tale differenza non e' imputabile alle attivita' e alle passivita' dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente: a) nella voce 120 del passivo ("differenze negative di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato; b) nella sottovoce (c) ("fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") della voce 80 del passivo ("fondi per rischi ed oneri"), quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata. La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L. 10, va ricondotta nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza di terzi"). 2.2 Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta I dati dell'esempio sono i seguenti: - la societa' A detiene il 70 per cento del capitale della societa' B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza; - il valore contabile della partecipazione della societa' A nella societa' B e' di L. 100; - il patrimonio della societa' B e' cosi' composto: + capitale L. 60 + riserve L. 40 + riserve di rivalutazione L. 5 + fondi rischi su crediti L. 15 Il raffronto tra il valore della partecipazione (L. 100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti) dell'impresa controllata (L. 70, pari al 70 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di L. 30. Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 e' stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti dell'impresa controllata. L'importo residuo va ricondotto, per la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di consolidamento. Nell'esempio considerato, supponendo chenon sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che: - la differenza di L. 30 si compensa con il 70 per cento delle riserve di rivalutazione (L. 3,5) e dei fondi rischi su crediti (L. 10,5); - il residuo importo delle differenze (L. 16) va iscritto nella voce 100 dell'attivo ("differenze positive di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato; - il residuo importo delle riserve di rivalutazione (L. 1,5) e dei fondi rischi su crediti (L. 4,5) deve essere iscritto nelle corrispondenti voci del passivo; l'importo complessivo (L. 6) e' anche indicato nella parte B, sezione 8, della nota integrativa consolidata; - la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L. 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza di terzi"). 2.3. Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette Si ipotizzi che al 31/12/1993 si abbia la seguente situazione: - la societa' A detiene il 90 per cento del capitale della societa' B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza; - la societa' B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della societa' C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza; - il valore contabile della partecipazione della societa' A nella societa' B e' di L. 70; - il valore contabile della partecipazione della societa' B nella societa' C e' di L. 60; - il valore del patrimonio netto della societa' B e' di L. 100; - il valore del patrimonio netto della societa' C e' di L. 100. Alla medesima data i bilanci delle societa' A, B e C al 31/12 sono (1): 90% 90% Soc. A ----------- > Soc. B ---------- > Soc. C ------------------- ------------------- ------------------ Part. L.70 Cap. L.100 Part. L.60 Cap. L.50 Cr. L.100 Cap. L.100 Cr. L.90 Ris. L. 50 Cr. L.45 Ris. L.50 F.R. L.10 F.R. L. 5 LEGENDA: ---------- 1. Per comodita' si suppone che l'utile d'esercizio delle tre societa' sia pari a zero - Part. = Partecipazioni - Cr. = Crediti - Cap. = Capitale - Ris: = Riserve - F.R. = Fondo rischi su crediti Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli "equity ratios". Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attivita' e alle passivita' delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per L. 47 e interessi di minoranza per L. 13, cosi' determinate: Differenze negative di consolidamento a) L. 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della societa' A nella societa' B; b) L. 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della societa' A nella societa' C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di L. 30 della societa' B nella societa' C) (2); 2. La differenza negativa indicata nel testo (L. 27) e' calcolata secondo la seguente formula: DIFF 90% (L. 60 - 90% (L. 100)) = - L. 27 Al medesimo risultato si puo' pervenire utlizzando gli equity ratios della capogruppo (A) relativi alle singole controllate (B e C). Pertanto, dato che l'equity ratio di A in B e' pari al 90 per cento e l'equity ratio di A in C e' pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento), la differenza negativa di consolidamento attribuibile al gruppo si puo' determinare nel seguente modo: DIFF = 90% (L.60) - 81% (L.100) dove il primo termine rappresenta la quota della partecipazione di B in C di pertinenza della capogruppo, il secondo termine rappresenta la quota del patrimonio di C di pertinenza della capogruppo. Interessi di minoranza a) L. 13 relative ai soci di minoranza della societa' B, di cui L. 10 di diretta pertinenza e L. 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di L. 30); b) L. 10 relative ai soci di minoranza della societa' C. Cio' premesso e supponendo che non riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte: a) L. 47 nella voce 120 del passivo ("differenze negative di consolidamento"); b) L. 23 nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza dei terzi"). Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sara' il seguente: BILANCIO CONSOLIDATO 40. Crediti verso 90. Fondi rischi su clientela L. 235 crediti L. 15 120. Differenze negative di consolidamento L. 47 140. Patrimonio di pertinenza di terzi L. 23 150. Capitale L. 100 170. Riserve (a) riserva legale L. 50 ------- ------- L. 235 L. 235 Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/1994) le societa' A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto e dei fondi rischi su crediti (3): a) societa' A: - aumento del fondo rischi su crediti: L. 3; - utile d'esercizio: L. 20. b) societa' B: - aumento del fondo rischi su crediti: L. 1, - utile d'esercizio: L. 10 (per L. 6 attribuito a riserve e per L. 4 destinato a dividendi). b) societa' C: - costituzione del fondo rischi su crediti: L. 2; - utile d'esercizio: L. 5 (attribuito interamente a riserve). Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, pragrafo 2.1.1), le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale ("riserve", "fondo per rischi bancari generali" "utile d'esercizio" ecc.). E' inoltre stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi" deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dei dividendi loro assegnati). Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a L. 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C e' aumentato di L. 1,55 e il debito verso i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a L. 0,4. Tali importi sono cosi' determinati: Utile di pertinenza del gruppo - L. 20 relative all'utile d'esercizio della societa' A; - L. 9 (pari al 90 per cento di L. 10) relative alla quota di pertinenza della societa' A dell'utile d'esercizio prodotto dalla societa' B; - L. 4,05 (pari al 90 per cento di L. 4,5) relative alla quota di pertinenza della societa' A dell'utile d'esercizio prodotto dalla societa' C. 3. Si suppone che tali variazioni siano interamente investite in titoli di Stato rifinanziabili presso la banca centrale. Variazione del patrimonio di terzi - L. 1,05 spettanti ai soci di minoranza della societa' B, di cui L. 0,6 di diretta pertinenza (4) e L. 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della societa' C; - L. 0,5 (pari al 10 per cento di L. 5) spettanti ai soci di minoranza della societa' C. Passivita' verso i soci di minoranza - L. 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della societa' B. Conformemente alle istruzioni del presente manuale le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/1994 che, pertanto, si presenta cosi': 4. L'importo di L. 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della societa' B (L.10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi. BILANCIO CONSOLIDATO 20. Titoli del Tesoro 50. Altre passivita' L. 0,4 rifinanziabili L. 41 90. Fondi rischi su 30. Crediti verso crediti L. 21 clientela L. 235 120. Differenze negative di consolidamento L. 47 140. Patrimonio di pertinenza di terzi L. 24,55 150. Capitale L. 100 170. Riserve (a) riserva legale L. 50 200. Utile d'esercizio L. 33,05 ------- ---------- L. 276 L. 276