(all. 15 - art. 1)
      Appendice D. EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO
1. Equity ratios
Esempio 1
  I dati dell'esempio sono i seguenti:
- la societa' A detiene il 90 per cento del capitale  della  societa'
B;
-  la  societa'  B  detiene  a sua volta il 60 per cento del capitale
della societa' C;
- la societa' C detiene a sua volta il  70  per  cento  del  capitale
della societa' D;
-  la  societa' A detiene il 20 per cento del capitale della societa'
C.
  La struttura  partecipativa "a catena" di tale gruppo  puo'  essere
raffigurata cosi':

           ---->  Vedere Figura a Pag. 182 del S.O.  <----


  Per  calcolare  l'equity  ratio  (E.  R.) della societa' capogruppo
rispetto a una societa'  controllata  indirettamente  (ossia  per  il
tramite   di  altre  societa'  controllate)  occorre  moltiplicare  i
rapporti di partecipazione delle varie societa' componenti la  catena
partecipativa.  Quando  una  societa'  inclusa  nel consolidamento e'
partecipata da piu' societa'  pure  incluse  nel  consolidamento,  e'
necessario sommare i singoli prodotti.
  Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:
D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518
2. Differenze di consolidamento
2.1   Differenza   di   consolidamento   negativa  derivante  da  una
partecipazione di controllo diretta
  I dati dell'esempio sono i seguenti:
- la societa' A detiene il 90 per cento del capitale  della  societa'
B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
-  il  valore  contabile  della partecipazione della societa' A nella
societa' B e' di L. 70;
-  il  valore  del  patrimonio  netto  (capitale,   sovrapprezzi   di
emissione,  riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati
a nuovo, utile d'esercizio per la  parte  destinata  a  riserve  e  a
dividendi,  al  netto  delle  perdite  portate  a nuovo nonche' della
perdita d'esercizio) della societa' B e' di L. 100.
  Il raffronto tra il  valore  della  partecipazione  (L.  70)  e  la
corrispondente  quota  del  patrimonio netto dell'impresa controllata
(L. 90, pari al 90 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di
L. 20. Se tale differenza non e' imputabile  alle  attivita'  e  alle
passivita' dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va
iscritta alternativamente:
a)   nella   voce   120   del   passivo   ("differenze   negative  di
consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;
b) nella sottovoce (c) ("fondo di consolidamento per rischi ed  oneri
futuri")  della  voce  80  del passivo ("fondi per rischi ed oneri"),
quando sia dovuta alla previsione di  un'evoluzione  sfavorevole  dei
futuri risultati economici dell'impresa controllata.
  La  quota  di  patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L.
10,  va  ricondotta  nella  voce  140  del  passivo  ("patrimonio  di
pertinenza di terzi").
2.2   Differenza   di   consolidamento   positiva  derivante  da  una
partecipazione di controllo diretta
  I dati dell'esempio sono i seguenti:
- la societa' A detiene il 70 per cento del capitale  della  societa'
B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
-  il  valore  contabile  della partecipazione della societa' A nella
societa' B e' di L. 100;
- il patrimonio della societa' B e' cosi' composto:
  + capitale                   L. 60
  + riserve                    L. 40
  + riserve di rivalutazione   L.  5
  + fondi rischi su crediti    L. 15
  Il raffronto tra il valore  della  partecipazione  (L.  100)  e  la
corrispondente  quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di
rivalutazione e i fondi rischi su crediti)  dell'impresa  controllata
(L. 70, pari al 70 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di
L. 30.
  Nel  paragrafo  2.1.1  del  capitolo  3 e' stabilito che, quando la
partecipazione eccede il patrimonio netto, ai  fini  della  redazione
del  bilancio  consolidato la differenza debba essere compensata, per
la parte che rimane dopo l'imputazione agli  elementi  dell'attivo  e
del  passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su
crediti dell'impresa controllata. L'importo  residuo  va  ricondotto,
per  la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di
consolidamento.
  Nell'esempio   considerato,   supponendo   chenon   sia   possibile
l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto
che:
-  la  differenza  di  L.  30  si  compensa con il 70 per cento delle
riserve di rivalutazione (L. 3,5) e dei fondi rischi su  crediti  (L.
10,5);
-  il residuo importo delle differenze (L. 16) va iscritto nella voce
100 dell'attivo ("differenze positive di consolidamento") dello stato
patrimoniale consolidato;
- il residuo importo delle riserve di rivalutazione (L.  1,5)  e  dei
fondi   rischi  su  crediti  (L.  4,5)  deve  essere  iscritto  nelle
corrispondenti voci del passivo;  l'importo  complessivo  (L.  6)  e'
anche  indicato  nella  parte  B,  sezione  8, della nota integrativa
consolidata;
- la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza,  pari  a  L.
30  (30  per  cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta
nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza di terzi").
2.3.   Differenze   di   consolidamento   negative    derivanti    da
partecipazioni di controllo dirette e indirette
  Si ipotizzi che al 31/12/1993 si abbia la seguente situazione:
-  la  societa' A detiene il 90 per cento del capitale della societa'
B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- la societa' B detiene a sua volta il  90  per  cento  del  capitale
della  societa'  C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci
di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione  della  societa'  A  nella
societa' B e' di L. 70;
-  il  valore  contabile  della partecipazione della societa' B nella
societa' C e' di L. 60;
- il valore del patrimonio netto della societa' B e' di L. 100;
- il valore del patrimonio netto della societa' C e' di L. 100.
  Alla medesima data i bilanci delle societa' A, B e C al 31/12  sono
(1):
                90%                90%
      Soc. A ----------- >   Soc. B ---------- >   Soc. C
-------------------      -------------------   ------------------
Part. L.70 Cap. L.100    Part. L.60 Cap. L.50  Cr. L.100 Cap. L.100
Cr.   L.90 Ris. L. 50    Cr.   L.45 Ris. L.50
           F.R. L.10               F.R. L. 5
LEGENDA:
----------
1.  Per  comodita'  si  suppone  che  l'utile  d'esercizio  delle tre
societa' sia pari a zero
- Part. =  Partecipazioni
- Cr.   =  Crediti
- Cap.  =  Capitale
- Ris:  =  Riserve
- F.R.  =  Fondo rischi su crediti
  Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1  del  capitolo  3,  il
calcolo  delle  differenze  di  consolidamento  e  degli interessi di
minoranza deve essere effettuato applicando gli "equity ratios".
  Nel caso di specie, immaginando che  le  differenze  emergenti  dal
raffronto  tra  partecipazioni  e patrimoni non siano imputabili alle
attivita' e alle passivita' delle  singole  imprese  controllate,  si
hanno  differenze negative di consolidamento per L. 47 e interessi di
minoranza per L. 13, cosi' determinate:
Differenze negative di consolidamento
a) L. 20 relative alla  partecipazione  di  controllo  diretta  della
societa' A nella societa' B;
b)  L.  27  relative alla partecipazione di controllo indiretta della
societa' A nella societa' C (importo  pari  al  90  per  cento  della
differenza di consolidamento di L. 30 della societa' B nella societa'
C) (2);

2.  La  differenza  negativa  indicata nel testo (L. 27) e' calcolata
secondo la seguente formula:
DIFF 90% (L. 60 - 90% (L. 100)) = - L. 27
Al medesimo risultato si puo' pervenire utlizzando gli equity  ratios
della  capogruppo  (A)  relativi  alle  singole  controllate (B e C).
Pertanto, dato che l'equity ratio di A in B e' pari al 90 per cento e
l'equity ratio di A in C e' pari  all'81  per  cento  (90  per  cento
moltiplicato  per  il  90  per  cento),  la  differenza  negativa  di
consolidamento  attribuibile  al  gruppo  si  puo'  determinare   nel
seguente modo:
DIFF = 90% (L.60) - 81% (L.100)
dove  il primo termine rappresenta la quota della partecipazione di B
in C di pertinenza della capogruppo, il secondo  termine  rappresenta
la quota del patrimonio di C di pertinenza della capogruppo.
Interessi di minoranza
a)  L.  13  relative ai soci di minoranza della societa' B, di cui L.
10 di diretta pertinenza e L. 3 per la quota  loro  attribuita  della
differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di L. 30);
b) L. 10 relative ai soci di minoranza della societa' C.
  Cio'  premesso  e  supponendo  che  non  riferimento  alle  imprese
controllate non si preveda un'evoluzione  sfavorevole  dei  risultati
economici,  nello  stato  patrimoniale del bilancio consolidato vanno
iscritte:
a) L.  47  nella  voce  120  del  passivo  ("differenze  negative  di
consolidamento");
b)  L.  23  nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza dei
terzi").
  Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sara' il seguente:
                    BILANCIO CONSOLIDATO
40. Crediti verso               90. Fondi rischi su
    clientela         L. 235        crediti              L.  15
                               120. Differenze negative
                                    di consolidamento    L.  47
                               140. Patrimonio di
                                    pertinenza
                                    di terzi             L.  23
                               150. Capitale             L. 100
                               170. Riserve
                                    (a) riserva legale   L.  50
                      -------                            -------
                      L. 235                             L. 235
  Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/1994) le
societa' A, B e C registrino le seguenti  variazioni  del  patrimonio
netto e dei fondi rischi su crediti (3):
a) societa' A:
   - aumento del fondo rischi su crediti: L. 3;
   - utile d'esercizio: L. 20.
b) societa' B:
   - aumento del fondo rischi su crediti: L. 1,
   - utile d'esercizio: L. 10 (per L. 6 attribuito a riserve e
     per L. 4 destinato a dividendi).
b) societa' C:
   - costituzione del fondo rischi su crediti: L. 2;
   - utile d'esercizio: L. 5 (attribuito interamente a
     riserve).
  Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, pragrafo
2.1.1),  le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate
che si registrano  negli  esercizi  successivi  a  quello  del  primo
consolidamento  vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo
in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello
stato patrimoniale ("riserve", "fondo per  rischi  bancari  generali"
"utile d'esercizio" ecc.).
  E'  inoltre  stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi"
deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta,  dei
terzi  del  patrimonio  netto delle imprese controllate (al netto dei
dividendi loro assegnati).
  Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo
risulta pari a L. 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza
di B e di C e' aumentato di L. 1,55 e il debito verso i medesimi soci
per dividendi da distribuire ammonta a  L.  0,4.  Tali  importi  sono
cosi' determinati:
Utile di pertinenza del gruppo
- L. 20 relative all'utile d'esercizio della societa' A;
-  L.    9  (pari  al  90  per cento di L. 10) relative alla quota di
pertinenza della societa' A  dell'utile  d'esercizio  prodotto  dalla
societa' B;
- L. 4,05 (pari al 90 per cento di L. 4,5) relative alla quota di
  pertinenza  della  societa' A dell'utile d'esercizio prodotto dalla
societa' C.

3. Si suppone che tali  variazioni  siano  interamente  investite  in
titoli di Stato rifinanziabili presso la banca centrale.
Variazione del patrimonio di terzi
- L. 1,05 spettanti ai soci di minoranza della societa' B, di cui
  L. 0,6 di diretta pertinenza (4) e L. 0,45 per la quota loro
  attribuita dell'incremento patrimoniale della societa' C;
- L. 0,5 (pari al 10 per cento di L. 5) spettanti ai soci di
  minoranza della societa' C.
Passivita' verso i soci di minoranza
- L. 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza
  della societa' B.
  Conformemente  alle  istruzioni  del presente manuale le variazioni
suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello  stato
patrimoniale  consolidato  relativo  al  31/12/1994 che, pertanto, si
presenta cosi':

4. L'importo di L. 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile
d'esercizio della  societa'  B  (L.10)  di  pertinenza  dei  soci  di
minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.
                        BILANCIO CONSOLIDATO
20.  Titoli del Tesoro          50.  Altre passivita'     L.   0,4
     rifinanziabili    L.  41
                                90.  Fondi rischi su
30.  Crediti verso                   crediti              L.  21
     clientela         L. 235
                                120. Differenze negative
                                     di consolidamento    L.  47
                                140. Patrimonio di
                                     pertinenza di
                                     terzi                L.  24,55
                                150. Capitale             L. 100
                                170. Riserve
                                     (a) riserva legale   L.  50
                                200. Utile d'esercizio    L.  33,05
                       -------                            ----------
                       L. 276                              L. 276