Allegato B TABELLA Dl VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA I - Titoli culturali a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria: con votazione fino a 7/10, punti 6; con votazione fino a 9/10, punti 8; con votazione fino a 10/10, punti 10; con votazione di 10/10 e lode, punti 12. b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati, punti 3. c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 3. d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera, punti 1,50. e) Laurea che da' accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 4. f) Laurea diversa da quella che da' accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 2. g) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punti 1. h) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per titoli ed esami, nei conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado, punti 6. i) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per esami e titoli, nei conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di secondo grado, punti 3. Nota alla categoria I: Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia. II - Titoli didattici a) Per ogni anno di servizio prestato in qualita' di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 18; Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 18), punti 3. b) Per ogni anno di servizio prestato in qualita' di docente di ruolo o non di ruolo nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 9; Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 9), punti 1,50. c) Per ogni anno di servizio prestato in qualita' di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 6; Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1. d) Per ogni anno di servizio prestato in qualita' di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, punti 4,5; Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 4,50), punti 0,75. e) Per il servizio prestato in qualita' di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, punti 3,50. Nota alla categoria II: Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno centottanta giorni. Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio. Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio piu' favorevole. III - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66) a) Attivita' concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2; Per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1. b) Attivita' professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare, da punti 1 a punti 6. c) 1o, 2o o 3o premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito, da punti 1 a punti 3. d) Idoneita' in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneita' e fino ad un massimo di punti 6), da punti 1 a punti 3. e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6), da punti 0,5 a punti 1. f) Corsi di perfezionamento in qualita' di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2; Per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1. g) Altre attivita' musicali documentate (per ciascun titolo), da punti 0,2 a punti 1. Note alla categoria III: Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza. Ogni attivita' deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta. Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa. Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.
Note all'allegato B: - Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente): "Art. 44 (Norme particolari per docenti di educazione musicale). - I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente art. 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art. 35. Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione. Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti corsi - la cui frequenza e' obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco. I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente. I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma. Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a centottanta giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.