(Convenzione- art. 10)
Articolo 10 
 
1 Nel caso di procedure che  interessano  un  fanciullo  dinnanzi  ad
  un'autorita' giudiziaria, il rappresentante deve, a meno  che  cio'
  non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del
  fanciullo: 
a fornire al fanciullo ogni intonazione pertinente,  se  quest'ultimo
  e' considerato dal diritto interno  come  avente  un  discernimento
  sufficiente; 
b fornire spiegazioni al fanciullo , se quest'ultimo  e'  considerato
  dal diritto interno come avente un  discernimento  sufficiente,  in
  merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua
  opinione  e  delle  eventuali  conseguenze  di  ogni   azione   dei
  rappresentante; 
c determinare l'opinione  del  fanciullo  ed  informarne  l'autorita'
giudiziaria. 
2 Le Parti esaminano  la  possibilita'  di  estendere  le  norme  del
paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilita' di genitore. 
D. Estensione di talune disposizioni