Articolo 10 1 Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che cio' non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo: a fornire al fanciullo ogni intonazione pertinente, se quest'ultimo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente; b fornire spiegazioni al fanciullo , se quest'ultimo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione dei rappresentante; c determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorita' giudiziaria. 2 Le Parti esaminano la possibilita' di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilita' di genitore. D. Estensione di talune disposizioni