(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
                 Firma, ratifica, entrata in vigore 
 
   1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati  membri
del Consiglio d'Europa. Sara' sottoposta a ratifica,  accettazione  o
approvazione.  Gli  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione saranno depositati presso  il  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa. 
   2 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo  giorno  del
mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in
cui dieci Stati membri del Consiglio  d'Europa  avranno  espresso  il
loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle
disposizioni del precedente paragrafo. 
   3 Per ogni Stato  firmatario  che  esprimera'  successivamente  il
proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrera'
in vigore il primo giorno del mese  successivo  allo  scadere  di  un
periodo di tre mesi  dalla  data  del  deposito  dello  strumento  di
ratifica, di accettazione o di approvazione.