(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
                              Adesione 
 
   1 Dal momento dell'entrata in vigore della  presente  convenzione,
il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa  potra'  invitare  la
Comunita' Europea e ogni  Stato  europeo  non  membro  del  Consiglio
d'Europa ad aderire alla  presente  Convenzione,  con  una  decisione
presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20 d dello Statuto  del
Consiglio d'Europa, e all'unanimita'  degli  Stati  Parti  contraenti
aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri. 
   2 Per ogni Stato aderente o per la Comunita' Europea  in  caso  di
adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo  giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data
del  deposito  dello  strumento  di  adesione  presso  il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa.