Articolo 14 Adesione 1 Dal momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare la Comunita' Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20 d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita' degli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri. 2 Per ogni Stato aderente o per la Comunita' Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.