Articolo 15 Applicazione territoriale 1 Ogni Stato o la Comunita' Europea puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applichera' la presente Convenzione. 2 Ogni Parte puo', in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione e' stata ricevuta dal Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.