(Convenzione-art. 15)
                             Articolo 15 
                      Applicazione territoriale 
 
   1 Ogni Stato o la Comunita' Europea puo', al momento della firma o
al  momento  del  deposito  del  proprio   strumento   di   ratifica,
accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i
territori in cui si applichera' la presente Convenzione. 
   2 Ogni Parte puo', in qualsiasi altro momento successivo, mediante
dichiarazione  indirizzata  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
d'Europa,  estendere  l'applicazione  della  presente  Convenzione  a
qualsiasi  altro  territorio  specificato  nella  dichiarazione.   La
Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto  territorio  il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un  periodo  di  tre
mesi dalla data  in  cui  la  dichiarazione  e'  stata  ricevuta  dal
Segretario Generale. 
   3 Ogni dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi  precedenti
potra' essere  ritirata  per  quanto  riguarda  qualsiasi  territorio
specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario
Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese che  segue
lo scadere di un periodo di  tre  mesi  data  del  ricevimento  della
notifica da parte del Segretario Generale.