(Convenzione-art. 16)
                             Articolo 16 
                              Denuncia 
 
   1 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento,  denunciare  la  presente
Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d'Europa. 
   2 Tale  denuncia  prendera'  effetto  il  primo  giorno  del  mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data  in  cui
la notifica e' stata ricevuta da parte del Segretario Generale.