Articolo 16 Denuncia 1 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2 Tale denuncia prendera' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica e' stata ricevuta da parte del Segretario Generale.