(Convenzione-art. 18)
                             Articolo 18 
                              Notifiche 
 
   Il Segretario Generale del Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato  o  alla  Comunita'
Europea che abbia aderito alla presente Convenzione: 
    a ogni firma; 
    b il  deposito  di  ogni  strumento  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o di adesione; 
    c ogni data di  entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione
conformemente agli articoli 13, 14 e 15; 
    d ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 15; 
    e ogni denuncia fatta in virtu' dell'articolo 16; 
    f ogni  proposta  di  emendamento,  cosi  come  ogni  emendamento
adottato  conformemente  all'articolo  17  e  la  data  in  cui  tale
emendamento entrera' in vigore; 
    g  ogni  altro  atto,  notifica,  informazione  o   comunicazione
relativo alla presente Convenzione. 
   In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  questo
fine, hanno firmato la presente Convenzione. 
   Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in  francese  e  in  inglese,
facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che  sara'
depositato  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  trasmettera'  copia  certificata
conforme a  ciascuno  degli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa,
nonche' a ciascuno degli Stati o alla Comunita' Europea  invitati  ad
aderire alla presente Convenzione.