(Allegato II)
                                                          Allegato II 
                                           (previsto dall'articolo 9) 
  PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9 
               (Controllo interno della fabbricazione) 
  1. Il fabbricante effettua  una  valutazione  della  compatibilita'
elettromagnetica  degli   apparecchi,   sulla   base   dei   fenomeni
pertinenti, al  fine  di  conformarsi  ai  requisiti  in  materia  di
protezione di cui all'allegato I, punto 1. La  corretta  applicazione
di tutte le pertinenti norme  armonizzate  i  cui  riferimenti  siano
stati  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione   europea
equivalgono all'effettuazione di una valutazione della compatibilita'
elettromagnetica. 
  2. La valutazione della compatibilita' elettromagnetica tiene conto
di tutte le normali condizioni di funzionamento  cui  gli  apparecchi
sono  destinati.   Se   gli   apparecchi   possono   assumere   varie
configurazioni, la valutazione della compatibilita'  elettromagnetica
accerta che gli apparecchi  soddisfino  i  requisiti  in  materia  di
protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni
possibili identificate dal fabbricante come rappresentative  dell'uso
cui gli apparecchi sono destinati. 
  3. In base alle disposizioni di cui all'allegato IV, il fabbricante
predispone  la  documentazione  tecnica  attestante  la   conformita'
dell'apparecchio ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE. 
  4.  Il  fabbricante  o  il  suo  rappresentante  autorizzato  nella
Comunita' tengono la  documentazione  tecnica  a  disposizione  delle
autorita' competenti per un periodo di almeno dieci anni  dalla  data
di fabbricazione degli ultime apparecchi del tipo in questione. 
  5. La conformita' degli apparecchi a tutti i  pertinenti  requisiti
essenziali e'  attestata  da  una  dichiarazione  di  conformita'  CE
rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato nella
Comunita'. 
  6. Il fabbricante o il  suo  rappresentante  autorizzato  stabiliti
nella  Comunita'  tengono  la  dichiarazione  di  conformita'  CE   a
disposizione delle autorita' competenti per un periodo di  almeno  10
anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi  apparecchi
del tipo in questione. 
  7. Nel caso in cui ne' il fabbricante  ne'  il  suo  rappresentante
autorizzato siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di  tenere  la
dichiarazione  di  conformita'  CE  e  la  documentazione  tecnica  a
disposizione delle autorita' competenti incombe sull'importatore  che
immette gli apparecchi in questione nel mercato. 
  8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per  assicurare
che i prodotti siano  fabbricati  conformemente  alla  documentazione
tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della direttiva  2004/108/CE
ad essi applicabili. 
  9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di  conformita'  CE
sono redatte conformemente alle disposizioni riportate  nell'allegato
IV.