Allegato II (previsto dall'articolo 9) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9 (Controllo interno della fabbricazione) 1. Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilita' elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1. La corretta applicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea equivalgono all'effettuazione di una valutazione della compatibilita' elettromagnetica. 2. La valutazione della compatibilita' elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilita' elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso cui gli apparecchi sono destinati. 3. In base alle disposizioni di cui all'allegato IV, il fabbricante predispone la documentazione tecnica attestante la conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE. 4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' tengono la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli ultime apparecchi del tipo in questione. 5. La conformita' degli apparecchi a tutti i pertinenti requisiti essenziali e' attestata da una dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunita'. 6. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabiliti nella Comunita' tengono la dichiarazione di conformita' CE a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione. 7. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere la dichiarazione di conformita' CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' competenti incombe sull'importatore che immette gli apparecchi in questione nel mercato. 8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della direttiva 2004/108/CE ad essi applicabili. 9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' CE sono redatte conformemente alle disposizioni riportate nell'allegato IV.