Articolo 15 1. La presente Convenzione si applichera' ogni qual volta una qualsiasi persona di cui all'articolo 1 cerchi di limitare la propria responsabilita' dinanzi al Tribunale di uno Stato Parte, o cerchi di ottenere il rilascio di una nave o altro bene o la revoca di qualsiasi garanzia fornita nell'ambito della giurisdizione di detto Stato Parte. Tuttavia, ciascuno Stato Parte potra' escludere, totalmente o in parte, dall'applicazione della presente Convenzione qualsiasi persona di cui all'articolo 1 che, al momento in cui le disposizioni della presente Convenzione sono invocate dinanzi ai tribunali di tale Stato, non ha la sua residenza abituale in uno Stato Parte, o non ha la sua sede principale di attivita' in uno Stato Parte, o qualsiasi nave nei confronti della quale viene invocato il diritto alla limitazione o il cui rilascio viene richiesto e che, al tempo sopra specificato, non batte la bandiera di uno Stato Parte. 2. Uno Stato Parte potra' regolare attraverso specifiche disposizioni della legislazione nazionale il sistema di limitazione della responsabilita' da applicarsi alle navi che sono: a) secondo la legislazione di tale Stato, navi destinate alla navigazione su vie d'acqua interne; b) navi di tonnellaggio inferiore alle 300 tonnellate. Uno Stato Parte, che si avvale della scelta di cui al presente paragrafo, dovra' informare il depositario circa i limiti della responsabilita' adottati nella propria legislazione nazionale o del fatto che non ve ne sono. 3. Uno Stato Parte potra' regolare, attraverso disposizioni specifiche di legislazione nazionale, il sistema di limitazione della responsabilita' da applicarsi aie crediti derivanti da eventi in casi in cui gli interessi di persone che sono cittadini di altri Stati Parte non sono in alcun modo coinvolti. 4. I tribunali di uno Stato Parte non applicheranno la presente Convenzione a navi costruite per, o adottate per e impiegate in trivellazioni sottomarine: a) qualora tale Stato abbia fissato, in base alla propria legislazione nazionale, un piu' elevato limite di responsabilita' di quello diversamente stabilito nell'articolo 6; o b) qualora tale Stato sia divenuto parte di una convenzione internazionale che regola il sistema della responsabilita' applicabile a tali navi. In un caso in cui si applichi il comma a), tale Stato Parte ne informera' conformemente il depositario. 5. La presente Convenzione non si applica a: a) veicoli a cuscino d'aria; b) piattaforme galleggianti costruite allo scopo di esplorare o sfruttare le risorse naturali del fondo marino o del relativo sottosuolo.