(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
 
1. La  presente  Convenzione  si  applichera'  ogni  qual  volta  una
qualsiasi persona di cui all'articolo 1 cerchi di limitare la propria
responsabilita' dinanzi al Tribunale di uno Stato Parte, o cerchi  di
ottenere il rilascio di  una  nave  o  altro  bene  o  la  revoca  di
qualsiasi garanzia fornita nell'ambito della giurisdizione  di  detto
Stato  Parte.  Tuttavia,  ciascuno  Stato  Parte  potra'   escludere,
totalmente o in parte, dall'applicazione della  presente  Convenzione
qualsiasi persona di cui all'articolo 1 che, al  momento  in  cui  le
disposizioni della presente  Convenzione  sono  invocate  dinanzi  ai
tribunali di tale Stato, non ha la  sua  residenza  abituale  in  uno
Stato Parte, o non ha la sua sede  principale  di  attivita'  in  uno
Stato Parte,  o  qualsiasi  nave  nei  confronti  della  quale  viene
invocato  il  diritto  alla  limitazione  o  il  cui  rilascio  viene
richiesto e che, al tempo sopra specificato, non batte la bandiera di
uno Stato Parte. 
2. Uno Stato Parte potra' regolare attraverso specifiche disposizioni
della  legislazione  nazionale  il  sistema  di   limitazione   della
responsabilita' da applicarsi alle navi che sono: 
a) secondo  la  legislazione  di  tale  Stato,  navi  destinate  alla
navigazione su vie d'acqua interne; 
b) navi di tonnellaggio inferiore alle 300 tonnellate. 
Uno Stato Parte, che si  avvale  della  scelta  di  cui  al  presente
paragrafo, dovra' informare  il  depositario  circa  i  limiti  della
responsabilita' adottati nella propria legislazione nazionale  o  del
fatto che non ve ne sono. 
3.  Uno  Stato  Parte  potra'   regolare,   attraverso   disposizioni
specifiche di legislazione nazionale, il sistema di limitazione della
responsabilita' da applicarsi aie crediti derivanti da eventi in casi
in cui gli interessi di persone che sono  cittadini  di  altri  Stati
Parte non sono in alcun modo coinvolti. 
4. I tribunali di uno  Stato  Parte  non  applicheranno  la  presente
Convenzione a navi costruite per,  o  adottate  per  e  impiegate  in
trivellazioni sottomarine: 
a)  qualora  tale  Stato  abbia  fissato,  in   base   alla   propria
legislazione nazionale, un piu' elevato limite di responsabilita' di 
quello diversamente stabilito nell'articolo 6; o 
b)  qualora  tale  Stato  sia  divenuto  parte  di  una   convenzione
internazionale  che   regola   il   sistema   della   responsabilita'
applicabile a tali navi. In un caso in cui si applichi il comma a), 
tale Stato Parte ne informera' conformemente il depositario. 
5. La presente Convenzione non si applica a: 
a) veicoli a cuscino d'aria; 
b) piattaforme galleggianti  costruite  allo  scopo  di  esplorare  o
sfruttare le  risorse  naturali  del  fondo  marino  o  del  relativo
sottosuolo.