(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 13)
                               Art. 13 
 
 
                Competenza territoriale inderogabile 
 
    1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi  o
comportamenti  di  pubbliche  amministrazioni   e'   inderogabilmente
competente  il   tribunale   amministrativo   regionale   nella   cui
circoscrizione   territoriale   esse   hanno   sede.   Il   tribunale
amministrativo  regionale  e'  comunque  inderogabilmente  competente
sulle  controversie  riguardanti  provvedimenti,  atti,   accordi   o
comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono
limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha
sede. 
    2.  Per  le  controversie  riguardanti  pubblici  dipendenti   e'
inderogabilmente competente il  tribunale  nella  cui  circoscrizione
territoriale e' situata la sede di servizio. 
    3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli  atti
statali, il Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,  sede  di
Roma e,  per  gli  atti  dei  soggetti  pubblici  a  carattere  ultra
regionale,  il   tribunale   amministrativo   regionale   nella   cui
circoscrizione ha sede il soggetto. 
    4.  La  competenza  territoriale  del  tribunale   amministrativo
regionale non e' derogabile.