(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 14)
                               Art. 14 
 
 
                 Competenza funzionale inderogabile 
 
    1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile  del
Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma,  le
controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge. 
    2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile  del
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede  di  Milano,
le controversie relative  ai  poteri  esercitati  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas. 
    3. La competenza e' funzionalmente inderogabile  altresi'  per  i
giudizi di cui agli articoli  113  e  119,  nonche'  per  ogni  altro
giudizio per il quale la legge o il presente  codice  individuino  il
giudice competente con criteri diversi da quelli di cui  all'articolo
13.