(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 15)
                               Art. 15 
 
 
  Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza 
 
    1. Il difetto di competenza e'  rilevato  in  primo  grado  anche
d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e'  rilevato  se  dedotto
con specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,
in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 
    2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna  parte
puo' chiedere al Consiglio di Stato di regolare  la  competenza.  Non
rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui
all'articolo  36,  comma  1,  ne'  quelle  che  respingono  l'istanza
cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il
regolamento e' proposto con istanza notificata  alle  altre  parti  e
depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere,
entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la  segreteria
del Consiglio di Stato. 
    3. Il Consiglio di  Stato  decide  in  camera  di  consiglio  con
ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese  del  regolamento.
La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche  dopo  la  sentenza
che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione  espressa  nella
sentenza. Al procedimento si applicano i termini di cui  all'articolo
55, commi da 5 a 8. 
    4. La pronuncia  del  Consiglio  di  Stato  vincola  i  tribunali
amministrativi  regionali.  Se  viene  indicato  come  competente  un
tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere  riassunto
nel  termine  perentorio  di  trenta   giorni   dalla   notificazione
dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero  entro  sessanta
giorni dalla sua pubblicazione. 
    5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale  adito,  ove
non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e  14,
non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 2,  richiede  d'ufficio,  con  ordinanza,  il
regolamento  di  competenza,  indicando  il  tribunale   che   reputa
competente. 
    6.  L'ordinanza  con  cui  e'   richiesto   il   regolamento   e'
immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della
segreteria.  Della  camera  di  consiglio  fissata  per  regolare  la
competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno  dieci  giorni
prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al  Consiglio  di
Stato. Fino a due giorni liberi  prima  e'  ammesso  il  deposito  di
memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori
che ne facciano richiesta. 
    7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6,  il  ricorrente
puo' riproporre le  istanze  cautelari  al  tribunale  amministrativo
regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il  quale  decide
in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma
8. 
    8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato
incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. 
    9. Le parti possono sempre riproporre  le  istanze  cautelari  al
giudice dichiarato competente. 
    10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle  pronunce
sull'istanza  cautelare  rese  dal  giudice  privato  del  potere  di
decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui  all'articolo
47, comma 2.