(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 16)
                               Art. 16 
 
 
                       Regime della competenza 
 
    1. La competenza di cui agli articoli 13  e  14  e'  inderogabile
anche in ordine alle misure cautelari. 
    2. Il difetto di competenza e'  rilevato,  anche  d'ufficio,  con
ordinanza  che  indica  il  giudice  competente.  Se,   nel   termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la
causa e' riassunta  davanti  al  giudice  dichiarato  competente,  il
processo segue davanti al nuovo giudice. 
    3. L'ordinanza con cui  il  giudice  adito  dichiara  la  propria
competenza o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni
dalla  notificazione,   ovvero   di   sessanta   giorni   dalla   sua
pubblicazione, con il regolamento di competenza di  cui  all'articolo
15. Il regolamento puo'  essere  altresi'  richiesto  d'ufficio,  con
ordinanza,  dal  giudice  dinanzi  al  quale  il  giudizio  e'  stato
riassunto ai sensi del comma 2; in tale  caso  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 6. 
    4.  Durante  la  pendenza  del  regolamento  di  competenza,   il
ricorrente puo' sempre  proporre  l'istanza  cautelare  al  tribunale
amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2  o
in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale  decide  in  ogni
caso  sulla  domanda  cautelare,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 15, comma 8.