(Convenzione-art. 26)
                 Articolo 26 - Assistenza reciproca 
 
1. Le Parti si  prestano  reciprocamente  la  piu'  ampia  assistenza
possibile per trattare senza indugio i ricorsi emanati  da  autorita'
abilitate, ai sensi delle loro leggi  nazionali,  ad  indagare  ed  a
procedere in giudizio contro i reati che  rientrano  nella  sfera  di
applicazione della presente Convenzione. 
2. L'assistenza reciproca ai sensi del par. 1 del  presente  articolo
puo' essere rifiutata se la Parte richiesta considera che il fatto di
soddisfare  la  domanda  potrebbe  pregiudicare  i   suoi   interessi
fondamentali, la  sovranita'  nazionale,  la  sicurezza  nazionale  o
l'ordine pubblico. 
3. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per giustificare
il loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente  capitolo.  Quando
il suo diritto interno lo prevede, la Parte interessata puo'  esigere
che  una  richiesta  di  cooperazione  implicante  l'abrogazione  del
segreto bancario sia autorizzata sia  da  un  giudice  sia  da  altra
autorita' giudiziaria, compreso il Pubblico Ministero, tali autorita'
aventi competenza ad agire in materia di reati.