Articolo 26 - Assistenza reciproca 1. Le Parti si prestano reciprocamente la piu' ampia assistenza possibile per trattare senza indugio i ricorsi emanati da autorita' abilitate, ai sensi delle loro leggi nazionali, ad indagare ed a procedere in giudizio contro i reati che rientrano nella sfera di applicazione della presente Convenzione. 2. L'assistenza reciproca ai sensi del par. 1 del presente articolo puo' essere rifiutata se la Parte richiesta considera che il fatto di soddisfare la domanda potrebbe pregiudicare i suoi interessi fondamentali, la sovranita' nazionale, la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. 3. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per giustificare il loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente capitolo. Quando il suo diritto interno lo prevede, la Parte interessata puo' esigere che una richiesta di cooperazione implicante l'abrogazione del segreto bancario sia autorizzata sia da un giudice sia da altra autorita' giudiziaria, compreso il Pubblico Ministero, tali autorita' aventi competenza ad agire in materia di reati.