(Convenzione-art. 27)
                     Articolo 27 - Estradizione 
 
1 I reati che rientrano nella sfera di  applicazione  della  presente
Convenzione sono considerati inclusi in ogni trattato di estradizione
in  vigore  fra  le  Parti  in   quanto   reati   che   danno   luogo
all'estradizione. Le Parti s'impegnano ad includere questi  reati  in
ogni trattato di estradizione che stipuleranno, in quanto  reati  che
danno luogo ad estradizione. 
2 Se una Parte  che  subordina  l'estradizione  all'esistenza  di  un
trattato riceve una richiesta di estradizione da  una  Parte  con  la
quale non ha stipulato un tale trattato,  essa  puo'  considerare  la
presente Convenzione come base legale per l'estradizione per tutti  i
reati determinati in conformita' alla presente Convenzione. 
3 Le Parti che non subordinano  l'estradizione  all'esistenza  di  un
trattato,  riconoscono  i  reati  determinati  in  conformita'   alla
presenta Convenzione in quanto reati che danno luogo ad estradizione. 
4 L'estradizione e' subordinata alle condizioni previste dal  diritto
della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili, ivi
compresi i motivi per i  quali  la  Parte  richiesta  puo'  rifiutare
l'estradizione. 
5 Se l'estradizione domandata in ragione di un reato  determinato  in
conformita' alla presente Convenzione, e' rifiutata unicamente  sulla
base della nazionalita' della persona che e' oggetto  della  domanda,
oppure perche' la Parte richiesta si considera competente in materia,
quest'ultima Parte sottopone il caso alle sue autorita' competenti ai
fini di un'azione giudiziaria,  salvo  se  altre  disposizioni  siano
state convenute con la Parte richiedente e la informa tempestivamente
del risultato definitivo.