(Convenzione-art. 28)
                Articolo 28 - Informazioni spontanee 
 
Fatte salve le proprie investigazioni o  procedure  una  Parte  puo',
senza domanda preliminare, comunicare ad un'altra Parte  informazioni
sui  fatti,  qualora  consideri  che  la   divulgazione   di   queste
informazioni potrebbe aiutare la Parte destinataria ad iniziare, o ad
effettuare indagini o azioni legali per i reati determinati ai  sensi
della presente Convenzione, oppure potrebbe dare il via ad un ricorso
di tale Parte, ai sensi del presente capitolo.