Articolo 28 - Informazioni spontanee Fatte salve le proprie investigazioni o procedure una Parte puo', senza domanda preliminare, comunicare ad un'altra Parte informazioni sui fatti, qualora consideri che la divulgazione di queste informazioni potrebbe aiutare la Parte destinataria ad iniziare, o ad effettuare indagini o azioni legali per i reati determinati ai sensi della presente Convenzione, oppure potrebbe dare il via ad un ricorso di tale Parte, ai sensi del presente capitolo.