(Convenzione-art. 29)
                  Articolo 29 - Autorita' centrale 
 
1 Le Parti designano  un'autorita'  centrale,  o  se  del  caso  piu'
autorita' centrali incaricate di  inviare  le  domande  formulate  ai
sensi del presente  capitolo,  di  rispondervi,  di  eseguirle  e  di
trasmetterle alle autorita' aventi competenza per eseguirle. 
2 Ciascuna  Parte  comunica  al  Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa al momento della firma o del deposito del suo  strumento  di
ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o  di  adesione,   la
denominazione e l'indirizzo delle autorita' designate  in  attuazione
del paragrafo 1 del presente articolo.