Articolo 29 - Autorita' centrale 1 Le Parti designano un'autorita' centrale, o se del caso piu' autorita' centrali incaricate di inviare le domande formulate ai sensi del presente capitolo, di rispondervi, di eseguirle e di trasmetterle alle autorita' aventi competenza per eseguirle. 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la denominazione e l'indirizzo delle autorita' designate in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo.