(Convenzione-art. 30)
                Articolo 30 - Corrispondenza diretta 
 
1 Le autorita' centrali comunicano direttamente tra di loro 
2 In caso di emergenza, la richiesta di  assistenza  reciproca  o  le
relative comunicazioni  possono  essere  inviate  direttamente  dalle
autorita' giudiziarie, compreso il Pubblico  Ministero,  della  Parte
richiedente a tali autorita' della Parte richiesta. In tal  caso  una
copia sara' inviata contemporaneamente all'autorita'  centrale  della
Parte richiesta tramite l'autorita' centrale della Parte richiedente. 
3 Ogni domanda o comunicazione formulata in attuazione dei  paragrafi
1  e  2  del  presente  articolo  puo'  essere   presentata   tramite
l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). 
4. Se una richiesta e' presentata ai sensi del par.  2  del  presente
articolo e se l'autorita' investita non e' competente a darvi seguito
essa la trasmette all'autorita' competente del suo paese e ne informa
direttamente la Parte richiedente. 
5. Le domande o comunicazioni  presentate  ai  sensi  del  par.2  del
presente capitolo che non implicano misure coercitive, possono essere
trasmesse  direttamente   dall'autorita'   competente   della   Parte
richiedente all'autorita' competente della Parte richiesta. 
6. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
comunicare al Segretario generale  del  Consiglio  d'Europa  che  per
scrupolo di efficacia, le  richieste  formulate  in  applicazione  di
questo  capitolo  devono  essere  indirizzate  alla   sua   autorita'
centrale.