Articolo 30 - Corrispondenza diretta 1 Le autorita' centrali comunicano direttamente tra di loro 2 In caso di emergenza, la richiesta di assistenza reciproca o le relative comunicazioni possono essere inviate direttamente dalle autorita' giudiziarie, compreso il Pubblico Ministero, della Parte richiedente a tali autorita' della Parte richiesta. In tal caso una copia sara' inviata contemporaneamente all'autorita' centrale della Parte richiesta tramite l'autorita' centrale della Parte richiedente. 3 Ogni domanda o comunicazione formulata in attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo puo' essere presentata tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). 4. Se una richiesta e' presentata ai sensi del par. 2 del presente articolo e se l'autorita' investita non e' competente a darvi seguito essa la trasmette all'autorita' competente del suo paese e ne informa direttamente la Parte richiedente. 5. Le domande o comunicazioni presentate ai sensi del par.2 del presente capitolo che non implicano misure coercitive, possono essere trasmesse direttamente dall'autorita' competente della Parte richiedente all'autorita' competente della Parte richiesta. 6. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione comunicare al Segretario generale del Consiglio d'Europa che per scrupolo di efficacia, le richieste formulate in applicazione di questo capitolo devono essere indirizzate alla sua autorita' centrale.