(Convenzione-art. 31)
                     Articolo 31 - Informazione 
 
La Parte richiesta informa senza indugio la Parte  richiedente  circa
il seguito dato sollecitamente ad una richiesta  formulata  ai  sensi
del presente capitolo ed il risultato definitivo. La Parte  richiesta
informa altresi' senza indugio  la  Parte  richiedente  di  tutte  le
circostanze  che  rendono  impossibile  l'esecuzione   delle   misure
sollecitate o che rischiano di ritardarla notevolmente.