Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n° 201 Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali Lanzarote, 25.X.2007 Preambolo Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione; Considerato che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta fra i propri membri; Considerato che ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della societa' e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore; Preso atto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare sotto forma di pornografia infantile e di prostituzione, cosi' come tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini, ivi compresi i fatti commessi all'estero, mettono gravemente in pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del bambino; Preso atto che lo sfruttamento e gli abusi sessuali riferiti ai bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto attiene all'utilizzo crescente delle tecnologie di comunicazione e di informazione da parte dei bambini e degli autori di reati e che, per prevenirli e contrastarli, una cooperazione internazionale si rende indispensabile; Considerato che il benessere ed il superiore interesse dei bambini costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e debbono venire promossi senza discriminazione alcuna; Richiamando il Piano d'Azione approvato in occasione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda l'elaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini; Richiamando in particolare le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri: n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, nonche' il traffico di bambini e giovani adulti e Rec (2001)16 sulla protezione dell'infanzia dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalita' informatica (STE n. 185) ed in particolare il suo articolo 9, cosi' come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197); Tenute presenti la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali (1950, STE n. 5), la Carta sociale europea aggiornata (1996, STE n. 163), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996, STE n. 160); Tenute altresi' presenti la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, in particolare l'articolo 34, il Protocollo facoltativo concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia che utilizza come oggetto i bambini, cosi' come il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, delle donne e dei bambini in particolare, nonche' la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro dei fanciulli e l'azione immediata in vista della loro eliminazione; Tenute presenti la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia (2004/68 JAI), la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa allo status di vittime nell'ambito delle procedure penali (2001/220JAI) e la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629JAI); Tenuti in debito conto gli altri strumenti giuridici e programmi internazionali attinenti questa materia, in particolare la Dichiarazione ed il programma d'azione di Stoccolma, approvati in occasione del 1° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l'Impegno mondiale di Yokohama, approvato in occasione del 2° Congresso Mondiale contro Io sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2 "Un mondo degno dei fanciulli" ed il Programma triennale "Costruire un'Europa per e con i bambini", approvato a seguito del terzo Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006); Determinati a contribuire efficacemente alla realizzazione del comune obiettivo di proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali quali ne siano gli autori ed a fornire assistenza alle vittime; Tenuto conto della necessita' di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti legati alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini e di istituire uno specifico meccanismo di monitoraggio; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Oggetto 1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono: a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini; b. proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali; c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini. 2. Onde assicurare l'efficace applicazione delle sue disposizioni ad opera delle Parti, la presente Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.