(Convenzione-art. 1)
 
 
                   Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n° 201 
 
                 Convenzione del Consiglio d'Europa 
                    per la protezione dei bambini 
             contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali 
 
  Lanzarote, 25.X.2007 
 
  Preambolo 
  Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della
presente Convenzione; 
  Considerato che il fine del Consiglio  d'Europa  e'  di  realizzare
un'unione piu' stretta fra i propri membri; 
  Considerato che ogni bambino ha diritto,  da  parte  della  propria
famiglia, della societa' e dello  Stato  alle  misure  di  protezione
richieste dalla sua condizione di minore; 
  Preso atto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare
sotto forma di pornografia infantile e di prostituzione,  cosi'  come
tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini, ivi compresi  i
fatti commessi all'estero, mettono gravemente in pericolo la salute e
lo sviluppo psicosociale del bambino; 
  Preso atto che lo sfruttamento e gli  abusi  sessuali  riferiti  ai
bambini  hanno  raggiunto  dimensioni  inquietanti,  sia  a   livello
nazionale che  internazionale,  in  particolare  per  quanto  attiene
all'utilizzo  crescente  delle  tecnologie  di  comunicazione  e   di
informazione da parte dei bambini e degli autori di reati e che,  per
prevenirli e contrastarli, una cooperazione internazionale  si  rende
indispensabile; 
  Considerato che il benessere ed il superiore interesse dei  bambini
costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri
e debbono venire promossi senza discriminazione alcuna; 
  Richiamando il Piano d'Azione  approvato  in  occasione  del  Terzo
Vertice dei Capi  di  Stato  e  di  governo  del  Consiglio  d'Europa
(Varsavia, 16-17  maggio  2005),  che  raccomanda  l'elaborazione  di
misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini; 
  Richiamando in particolare le seguenti raccomandazioni del Comitato
dei  Ministri:  n.  R  (91)  11  sullo  sfruttamento   sessuale,   la
pornografia, la prostituzione,  nonche'  il  traffico  di  bambini  e
giovani adulti e Rec (2001)16 sulla  protezione  dell'infanzia  dallo
sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalita'  informatica
(STE n. 185) ed in particolare il  suo  articolo  9,  cosi'  come  la
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli
esseri umani (STCE n. 197); 
  Tenute presenti la Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  Diritti
dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali (1950, STE n.  5),  la  Carta
sociale europea aggiornata (1996, STE n. 163), la Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996, STE n. 160); 
  Tenute  altresi'  presenti  la  Convenzione  delle  Nazioni   Unite
relativa ai diritti del bambino, in  particolare  l'articolo  34,  il
Protocollo  facoltativo  concernente  la  vendita  di   bambini,   la
prostituzione dei bambini e la pornografia che utilizza come  oggetto
i bambini, cosi' come  il  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione
delle   Nazioni   Unite   contro    la    criminalita'    organizzata
transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle
persone, delle  donne  e  dei  bambini  in  particolare,  nonche'  la
Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardante
il divieto delle peggiori forme di lavoro dei  fanciulli  e  l'azione
immediata in vista della loro eliminazione; 
  Tenute  presenti  la  Decisione-quadro  del  Consiglio  dell'Unione
Europea relativa alla  lotta  contro  lo  sfruttamento  sessuale  dei
bambini e la pedopornografia (2004/68 JAI), la  Decisione-quadro  del
Consiglio  dell'Unione  Europea  relativa  allo  status  di   vittime
nell'ambito   delle   procedure    penali    (2001/220JAI)    e    la
Decisione-quadro del  Consiglio  dell'Unione  Europea  relativa  alla
lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629JAI); 
  Tenuti in debito conto gli altri strumenti  giuridici  e  programmi
internazionali  attinenti   questa   materia,   in   particolare   la
Dichiarazione ed il programma d'azione  di  Stoccolma,  approvati  in
occasione del 1° Congresso Mondiale contro lo  sfruttamento  sessuale
dei  bambini  a  fini  commerciali  (27-31  agosto  1996);  l'Impegno
mondiale  di  Yokohama,  approvato  in  occasione  del  2°  Congresso
Mondiale  contro  Io  sfruttamento  sessuale  dei  bambini   a   fini
commerciali  (20-21  novembre   2001);   la   Risoluzione   approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2  "Un  mondo  degno
dei fanciulli" ed il Programma triennale "Costruire un'Europa  per  e
con i bambini", approvato a seguito  del  terzo  Vertice  e  lanciato
dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006); 
  Determinati a  contribuire  efficacemente  alla  realizzazione  del
comune obiettivo di proteggere i bambini dallo sfruttamento  e  dagli
abusi sessuali quali ne siano gli autori ed a fornire assistenza alle
vittime; 
  Tenuto  conto  della  necessita'   di   elaborare   uno   strumento
internazionale  globale  incentrato   sugli   aspetti   legati   alla
prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta
contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte  ai
bambini e di istituire uno specifico meccanismo di monitoraggio; 
  hanno convenuto quanto segue: 
 
  Articolo 1 - Oggetto 
 
  1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono: 
    a. prevenire e combattere lo sfruttamento e  gli  abusi  sessuali
riguardanti i bambini; 
    b. proteggere i diritti dei bambini  vittime  di  sfruttamento  e
abusi sessuali; 
    c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale  contro
lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini. 
  2. Onde assicurare l'efficace applicazione delle  sue  disposizioni
ad  opera  delle  Parti,  la  presente  Convenzione   istituisce   un
meccanismo di monitoraggio specifico.