Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n° 201
Convenzione del Consiglio d'Europa
per la protezione dei bambini
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali
Lanzarote, 25.X.2007
Preambolo
Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della
presente Convenzione;
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare
un'unione piu' stretta fra i propri membri;
Considerato che ogni bambino ha diritto, da parte della propria
famiglia, della societa' e dello Stato alle misure di protezione
richieste dalla sua condizione di minore;
Preso atto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare
sotto forma di pornografia infantile e di prostituzione, cosi' come
tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini, ivi compresi i
fatti commessi all'estero, mettono gravemente in pericolo la salute e
lo sviluppo psicosociale del bambino;
Preso atto che lo sfruttamento e gli abusi sessuali riferiti ai
bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti, sia a livello
nazionale che internazionale, in particolare per quanto attiene
all'utilizzo crescente delle tecnologie di comunicazione e di
informazione da parte dei bambini e degli autori di reati e che, per
prevenirli e contrastarli, una cooperazione internazionale si rende
indispensabile;
Considerato che il benessere ed il superiore interesse dei bambini
costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri
e debbono venire promossi senza discriminazione alcuna;
Richiamando il Piano d'Azione approvato in occasione del Terzo
Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa
(Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda l'elaborazione di
misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini;
Richiamando in particolare le seguenti raccomandazioni del Comitato
dei Ministri: n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la
pornografia, la prostituzione, nonche' il traffico di bambini e
giovani adulti e Rec (2001)16 sulla protezione dell'infanzia dallo
sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalita' informatica
(STE n. 185) ed in particolare il suo articolo 9, cosi' come la
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli
esseri umani (STCE n. 197);
Tenute presenti la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali (1950, STE n. 5), la Carta
sociale europea aggiornata (1996, STE n. 163), la Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996, STE n. 160);
Tenute altresi' presenti la Convenzione delle Nazioni Unite
relativa ai diritti del bambino, in particolare l'articolo 34, il
Protocollo facoltativo concernente la vendita di bambini, la
prostituzione dei bambini e la pornografia che utilizza come oggetto
i bambini, cosi' come il Protocollo addizionale alla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata
transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle
persone, delle donne e dei bambini in particolare, nonche' la
Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardante
il divieto delle peggiori forme di lavoro dei fanciulli e l'azione
immediata in vista della loro eliminazione;
Tenute presenti la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione
Europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia (2004/68 JAI), la Decisione-quadro del
Consiglio dell'Unione Europea relativa allo status di vittime
nell'ambito delle procedure penali (2001/220JAI) e la
Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla
lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629JAI);
Tenuti in debito conto gli altri strumenti giuridici e programmi
internazionali attinenti questa materia, in particolare la
Dichiarazione ed il programma d'azione di Stoccolma, approvati in
occasione del 1° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale
dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l'Impegno
mondiale di Yokohama, approvato in occasione del 2° Congresso
Mondiale contro Io sfruttamento sessuale dei bambini a fini
commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2 "Un mondo degno
dei fanciulli" ed il Programma triennale "Costruire un'Europa per e
con i bambini", approvato a seguito del terzo Vertice e lanciato
dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);
Determinati a contribuire efficacemente alla realizzazione del
comune obiettivo di proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli
abusi sessuali quali ne siano gli autori ed a fornire assistenza alle
vittime;
Tenuto conto della necessita' di elaborare uno strumento
internazionale globale incentrato sugli aspetti legati alla
prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta
contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai
bambini e di istituire uno specifico meccanismo di monitoraggio;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono:
a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali
riguardanti i bambini;
b. proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e
abusi sessuali;
c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro
lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini.
2. Onde assicurare l'efficace applicazione delle sue disposizioni
ad opera delle Parti, la presente Convenzione istituisce un
meccanismo di monitoraggio specifico.