Articolo 18.
1. Gli Stati Parti garantiscono l'indipendenza funzionale dei
meccanismi nazionali di prevenzione, nonche' l'indipendenza del
personale di cui essi si avvalgono.
2. Gli Stati Parti adottano i provvedimenti necessari per
assicurare che gli esperti che compongono i meccanismi nazionali di
prevenzione abbiano le competenze e le conoscenze professionali
richieste. Essi dovranno sforzarsi di raggiungere un equilibro tra i
generi e fare in modo che vi siano rappresentate adeguatamente le
minoranze etniche e gli altri gruppi minoritari presenti nel paese.
3. Gli Stati Parti si impegnano a mettere a disposizione dei
meccanismi nazionali di prevenzione le risorse necessarie al loro
funzionamento.
4. Nell'istituire i meccanismi nazionali di prevenzione, gli
Stati Parti terranno in debita considerazione i Principi relativi
allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani.