Articolo 19.
Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i
seguenti poteri:
a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto
le persone private della liberta' nei luoghi di detenzione, come
definiti al precedente art. 4, allo scopo di rafforzare, se
necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
b) formulare raccomandazioni alle autorita' competenti al fine di
migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano e persone
private della liberta' e di prevenire la tortura e le altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta
considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite;
c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla
legislazione in vigore e ai progetti di legge.