Articolo 20.
Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in
condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente
Protocollo si impegnano a garantire loro:
a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone
private della liberta' nei luoghi di detenzione come definiti
dall'art. 4, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro
dislocazione;
b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali
persone e circa le loro condizioni di detenzione;
c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative
installazioni e attrezzature;
d) la possibilita' di avere colloqui riservati con le persone
private della liberta', senza testimoni, direttamente o tramite un
interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra
persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa
fornire informazioni rilevanti;
e) la liberta' di scegliere i luoghi che intendono visitare e le
persone con cui avere un colloquio;
f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla
prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con
esso.