ALLEGATO II CARATTERISTICHE DELLE EMULSIONI ACQUA-GASOLIO, ACQUA-KEROSENE E ACQUA-OLIO COMBUSTIBILE 1. Emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera f) e articolo 6 comma 1, lettera e) e comma 4 lettera e)) 1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale e' previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica. 1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20 gradi centigradi ± 1 grado centigrado e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (2=apice) (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti". 1.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti", puo' essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1, del Decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 1.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilita' e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002. 2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera i), comma 2 lettera ), comma 4 lettera b) e comma 5 lettera b) e articolo 6 comma 1, lettera n)) 2.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale e' previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica. 2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 5 gradi centigradi ± 1 grado centigrado e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (2=apice), (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1 alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti". 2.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1. alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti", puo' essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 2, del Decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 2.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilita' e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere, conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.