(all. 2 - art. 1)
                                                          ALLEGATO II

    CARATTERISTICHE DELLE EMULSIONI ACQUA-GASOLIO, ACQUA-KEROSENE
                      E ACQUA-OLIO COMBUSTIBILE

1.  Emulsioni  acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera f) e articolo
6 comma 1, lettera e) e comma 4 lettera e))

   1.1  Il  contenuto  di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non
puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%.
   1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con
l'aggiunta,  in  quantita'  non  superiore al 3%, di tensioattivi non
contenenti  composti  del  fluoro,  del cloro ne' metalli pesanti. In
ogni  caso,  se  il tensioattivo contiene un elemento per il quale e'
previsto  un  limite  massimo di specifica nel combustibile usato per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere   tale   che   il   contenuto   totale   di   questo  elemento
nell'emulsione,  dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi il
suddetto limite di specifica.
   1.3  Le  emulsioni  di  cui al punto 1 si definiscono stabili alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20 gradi
centigradi ± 1 grado centigrado e sottoposto a centrifugazione con un
apparato  conforme  al  metodo  ASTM  D  1796  con  una accelerazione
centrifuga  pari  a 30.000 m/s2 (2=apice) (corrispondente a una forza
centrifuga  relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a
separazione   di   acqua   superiore   alla   percentuale  consentita
dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti".
   1.4  In  alternativa  al  metodo  di  cui al comma precedente, per
verificare  che  l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia luogo a
separazione   di   acqua   superiore   alla   percentuale  consentita
dall'Allegato  1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti", puo' essere
utilizzato  il  metodo  indicato all'articolo 1, comma 1, del Decreto
direttoriale  del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
del  Ministero  delle finanze 20 marzo 2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
   1.5  La  rispondenza  delle  emulsioni  ai  suddetti  requisiti di
stabilita'  e  composizione deve essere certificata da un laboratorio
accreditato   secondo   le  norme  UNI-CEI  EN  45001  per  le  prove
sopracitate.  Il  sistema di accreditamento deve essere conforme alla
UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo
la norma UNI-CEI EN 42002.

2.  Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di
petrolio  (articolo 3 comma 1, lettera i), comma 2 lettera ), comma 4
lettera b) e comma 5 lettera b) e articolo 6 comma 1, lettera n))

   2.1  Il  contenuto  di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non
puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%.
   2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con
l'aggiunta,  in  quantita'  non  superiore al 3%, di tensioattivi non
contenenti  composti  del  fluoro,  del cloro ne' metalli pesanti. In
ogni  caso,  se  il tensioattivo contiene un elemento per il quale e'
previsto  un  limite  massimo di specifica nel combustibile usato per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere   tale   che   il   contenuto   totale   di   questo  elemento
nell'emulsione,  dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi il
suddetto limite di specifica.
   2.3  Le  emulsioni  di  cui al punto 2 si definiscono stabili alle
seguenti  condizioni: un campione portato alla temperatura di 5 gradi
centigradi ± 1 grado centigrado e sottoposto a centrifugazione con un
apparato  conforme  al  metodo  ASTM  D  1796  con  una accelerazione
centrifuga  pari a 30.000 m/s2 (2=apice), (corrispondente a una forza
centrifuga  relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a
separazione   di   acqua   superiore   alla   percentuale  consentita
dall'Allegato  1,  punto  1  alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e
"Sedimenti".
   2.4  In  alternativa  al  metodo  di  cui al comma precedente, per
verificare  che  l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia luogo a
separazione   di   acqua   superiore   alla   percentuale  consentita
dall'Allegato  1,  punto  1. alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e
"Sedimenti",  puo'  essere utilizzato il metodo indicato all'articolo
1,  comma 2, del Decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e
delle  imposte  indirette del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
   2.5  La  rispondenza  delle  emulsioni  ai  suddetti  requisiti di
stabilita'  e  composizione deve essere certificata da un laboratorio
accreditato   secondo   le  norme  UNI-CEI  EN  45001  per  le  prove
sopracitate.  Il sistema di accreditamento deve essere, conforme alla
UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo
la norma UNI-CEI EN 42002.