(CODICE CIVILE-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                    (Persone giuridiche private). 
 
  Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di  carattere
privato   acquistano   la   personalita'   giuridica   mediante    il
riconoscimento concesso con decreto reale. 
 
  Per determinate categorie di enti che esercitano la loro  attivita'
nell'ambito della provincia, il Governo puo' delegare ai prefetti  la
facolta' di riconoscerli con loro decreto.