(all. 2 - art. 1)
                                                          Allegato II
                                                (articolo 6, comma 1)

       PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE APPARECCHIATURE DI BORDO

I. Sistemi di identificazione automatica (AIS).

1. Navi costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data.

  Le  navi  da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e
tutte  le  navi  di  stazza  lorda pari o superiore a 300 tonnellate,
costruite  dal  1° luglio 2002 in poi, che fanno scalo in un porto di
uno  Stato  membro della Comunita' europea, sono soggette all'obbligo
di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6.
2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002.

  Le  navi  da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e
tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima
del  1° luglio  2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro
della  Comunita'  sono  soggette all'obbligo di installare a bordo le
apparecchiature di cui all'articolo 6 secondo il calendario seguente:
    a) navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;
    b) navi cisterna: al piu' tardi al momento della prima visita del
materiale di sicurezza effettuata dopo il 1° luglio 2003;
    c) navi  diverse  dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna,
di stazza  lorda  pari  o  superiore  a  50000  tonnellate:  entro il
1° luglio 2004;
    d) navi  diverse  dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna,
di  stazza  lorda  pari o superiore a 10000 tonnellate ma inferiore a
50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda
le  navi  adibite  a viaggi internazionali, non oltre la prima visita
relativa  al  certificato  di  sicurezza  dotazioni nave da carico da
effettuare   dopo  il  1° luglio  2004  e,  comunque,  non  oltre  il
31 dicembre 2004;
    e) navi  diverse  dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna,
di  stazza  lorda  pari  o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a
10000 tonnellate: entro il 1° luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda
le  navi  adibite  a viaggi internazionali, non oltre la prima visita
relativa  al  certificato  di  sicurezza  dotazioni nave da carico da
effettuare   dopo  il  1° luglio  2004  e,  comunque,  non  oltre  il
31 dicembre 2004;
    f) navi  diverse  dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna,
di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 3000
tonnellate:  entro  il  1° luglio 2007 ovvero, per quanto riguarda le
navi  adibite  a  viaggi  internazionali,  non  oltre la prima visita
relativa  al  certificato  di  sicurezza  dotazioni nave da carico da
effettuare   dopo  il  1° luglio  2004  e,  comunque,  non  oltre  il
31 dicembre 2004.
II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR).

  1.  Le  navi  delle  seguenti  classi  che  fanno scalo in un porto
nazionale  sono  dotate  di  un  sistema di registrazione dei dati di
viaggio  conforme  agli  standard  di  prestazione  della risoluzione
A.861(20)  dell'IMO  e agli standard di prova definiti dalla norma n.
61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):
    a) le  navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale
data: entro il 5 luglio 2002;
    b) le  navi  da  passeggeri  ro/ro  costruite prima del 1° luglio
2002:  al  piu'  tardi  al  momento  della  prima visita effettuata a
partire dal 1° luglio 2002 compreso;
    c) le  navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prime del
1° luglio 2002: entro il 1° gennaio 2004;
    d) le  navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari
o  superiore  a  3000  tonnellate, costruite il 1° luglio 2002 o dopo
tale data: entro il 5 luglio 2002.
  2.  Le  navi  delle  seguenti classi, costruite prima del 1° luglio
2002, che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema
di  registrazione dei dati di viaggio conforme ai pertinenti standard
dell'IMO:
    a) navi  da  carico  di  stazza  lorda  pari  o superiore a 20000
tonnellate:  non  oltre  la  data  fissata  dall'IMO o, in assenza di
decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007;
    b) navi  da  carico  di  stazza  lorda  pari  o  superiore a 3000
tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata
dall'IMO  o,  in  assenza  di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio
2008.