(Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionale-art. 37)
                              Art. 37. 
               NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI 

 
  Le organizzazioni interessate alle presenti  trattative  convengono
che  qualsiasi  accordo  in  materia  di  disciplina  collettiva  dei
rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli  elementi  economici,
sia quanto attiene alle norme generali e regolamentari,  deve  essere
concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali  centrali
o periferiche degli industriali e dei lavoratori. 
  Esse si impegnano ad assicurare con i mezzi a loro disposizione  la
piu' scrupolosa, osservanza  delle  norme  concordate  da  parte  dei
rispettivi associati, allo scopo di evitare tentativi di deviazione o
modificazione rispetto alle norme  stesse  fuori  dei  casi  previsti
dall'accordo, e cioe' nel comune intento di assicurarne  la  pacifica
applicazione  fino  alla  stipulazione  dei  contratti  nazionali  di
categoria.