Art. 37. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI Le organizzazioni interessate alle presenti trattative convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali centrali o periferiche degli industriali e dei lavoratori. Esse si impegnano ad assicurare con i mezzi a loro disposizione la piu' scrupolosa, osservanza delle norme concordate da parte dei rispettivi associati, allo scopo di evitare tentativi di deviazione o modificazione rispetto alle norme stesse fuori dei casi previsti dall'accordo, e cioe' nel comune intento di assicurarne la pacifica applicazione fino alla stipulazione dei contratti nazionali di categoria.