(Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionale-art. 38)
                              Art. 38. 
             AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO 

 
  Il presente concordato non si applica ne' alle aziende di trasporto
che rientrano nella sfera di applicazione dell'accordo 27 aprile 1946
di  perequazione  delle  retribuzioni  degli  autoferrotranvieri   ed
internavigatori dell'Italia centro-meridionale ed insulare, ne'  alle
aziende dell'industria saccarifera,  ne'  agli  esercenti  i  servizi
pubblici dell'elettricita', del gas, delle telecomunicazioni e  degli
acquedotti. 
  Le imprese edili che abbiano contratti con enti pubblici, nei quali
non sia prevista la clausola per la revisione dei prezzi o nei  quali
tale clausola non sia riconosciuta operativa, daranno applicazione al
presente accordo non appena saranno prorogati la legge 9 luglio 1940,
n. 1137 e il decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192.