Art. 38. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO Il presente concordato non si applica ne' alle aziende di trasporto che rientrano nella sfera di applicazione dell'accordo 27 aprile 1946 di perequazione delle retribuzioni degli autoferrotranvieri ed internavigatori dell'Italia centro-meridionale ed insulare, ne' alle aziende dell'industria saccarifera, ne' agli esercenti i servizi pubblici dell'elettricita', del gas, delle telecomunicazioni e degli acquedotti. Le imprese edili che abbiano contratti con enti pubblici, nei quali non sia prevista la clausola per la revisione dei prezzi o nei quali tale clausola non sia riconosciuta operativa, daranno applicazione al presente accordo non appena saranno prorogati la legge 9 luglio 1940, n. 1137 e il decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192.