(Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionale-art. 40)
                              Art. 40. 
             CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI 
                          DI MIGLIOR FAVORE 

 
  Le parti concordano che col presente accordo non  hanno  inteso  di
modificare le condizioni individuali complessive di miglior favore.