Art. 41. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO Le aziende che abbiano dato applicazione agli accordi del 6 dicembre 1945 e del 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale non sono tenute all'applicazione del presente accordo. Le organizzazioni locali competenti esamineranno, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente accordo la situazione al fine di stabilire se dette aziende debbano attenersi alle norme di esso o continuare ad applicare integralmente quelle degli accordi predetti ispirandosi al criterio, per quanto riguarda la contingenza, di far riferimento alle misure risultanti per le zone territoriali in cui l'azienda esplica la sua attivita'.