(Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionale-art. 41)
                              Art. 41. 
                    DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO 

 
  Le aziende  che  abbiano  dato  applicazione  agli  accordi  del  6
dicembre 1945 e del 30 marzo 1946  per  l'Italia  Settentrionale  non
sono tenute all'applicazione del presente accordo. 
  Le organizzazioni  locali  competenti  esamineranno,  entro  trenta
giorni dalla stipulazione del presente accordo la situazione al  fine
di stabilire se dette aziende debbano attenersi alle norme di esso  o
continuare ad applicare integralmente quelle degli  accordi  predetti
ispirandosi al criterio, per quanto riguarda la contingenza,  di  far
riferimento alle misure risultanti per le zone  territoriali  in  cui
l'azienda esplica la sua attivita'.