CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE CHIARIMENTI A VERBALE TITOLO I. - OPERAI Art. 1. INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI Ove condizioni particolari rendano difficile per l'industria, in relazione alla situazione salariale provinciale, l'applicazione della norma di cui all'articolo 1 (scarto per le localita' della provincia), le organizzazioni territoriali si incontreranno per rimuovere le difficolta'. Art. 2. INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI MINIMI DI PAGA PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEL GRUPPO ZERO I minimi di paga base da concordarsi per le categorie incasellate nei gruppo zero nelle province centro-meridionali non dovranno risultare superiori a quelli concordati per le corrispondenti categorie del Nord. Incasellamento categorie gomma, conduttori elettrici e concia. Si da' atto che la competente Federazione del Lavoratori ha richesto un diverso incasellamento per le categorie della gomma e condottori elettrici nonche' della concia e che, in proposito, sono in corso trattative tra le associazioni nazionali interessate. Art. 6. APPRENDISTI Le parti riconoscono concordemente che il primo comma dell'articolo 6 debba essere applicato nel senso che l'apprendista - il quale, trovandosi nelle condizioni richieste, domandi di essere ammesso alla prova del capolavoro - abbia diritto di compierla. Per il secondo comma resta chiarito che, qualora il datore di lavoro non si avvalga della facolta' di sottoporre l'apprendista alla prova del capolavoro, il periodo di apprendistato si considera terminato a tutti gli effetti. L'apprendista, che non abbia superato il capolavoro e che venga adibito prevalentemente a mansioni di manovale specializzato, ha, in ogni caso, diritto al minimo contrattuale di tale categoria. Art. 7. LAVORI DISCONTINUI Opportune norme di adattamento potranno essere concordate tra le associazioni territoriali competenti per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia, che prestano la loro opera anche nei periodi di viva stagione per le lavorazioni a carattere stagionale. Per tali lavoratori, in via di massima, vale il principio che i maggiori orari effettuati durante la viva stagione compensano i minori orari effettuati durante il periodo della morta; stagione e cio' secondo le consuetudini in vigore. Le norme di cui all'articolo 7 non modificano le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze. Art. 8. COTTIMO Si chiarisce che l'ultimo comma dell'articolo 8 non trova applicazione nei casi in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale, salvo mi-gliori condizioni aziendali eventualmente in atto. Art. 11. RICOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Le parti si danno atto che, per la identificazione delle indennita' del penultimo comma dell'articolo 11, non deve farsi riferimento tanto alla denominazione delle corresponsioni quanto alla intrinseca natura di esse ed alle circostanze che ne hanno determinato la concessione. Art. 13. VARIAZIONI DEL "TERZO ELEMENTO" Per le variazioni del terzo elemento vale quanto sara' stabilito piu' appresso in merito al contenuto dell'articolo 20 circa la necessita' di adeguati temperamenti, per evitare che si determinino, in dipendenza dell'applicazione delle norme dell'articolo 13, inversioni nella situazione retributiva assoluta del lavoratori interessati. Art. 17. VARIAZIONI DI CONTINGENZA AL 1 aprile L'applicazione di una percentuale unica del 14 per cento di aumento convenzionale dal 1 aprile non infirma le norme relative all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 15 per le successive normali revisioni. Art. 18. QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA La rappresentanza industriale si impegna a non fare opposizione all'indispensabile aumento de contributi per la gestione assegni familiari (che e' stato previsto intorno al 7-8 per cento delle retribuzioni in atto) e dia applicazione delle nuove misure degli assegni dal 1 aprile 1946, con gli accorgimenti necessari per i relativi contributi. Art. 20. AUMENTO MINIMO Le parti sono d'accordo che, in tutti i casi in cui le variazioni della retribuzione siano in funzione di particolari classi o scaglioni della retribuzione stessa, saranno adottati i temperamenti opportuni per evitare che si determinino inversioni nella situazione retributiva dei lavoratori interessati. Ad esempio: per effetto del massimale oltre il quale non opera l'aumento del 4 per cento (art. 20) un lavoratore che abbia un terzo elemento di oltre lire 70 non puo' avere una retribuzione globale complessiva inferiore a quella che viene a conseguire altro lavoratore della stessa categoria che abbia un terzo elemento di lire 69,95. Ove condizioni particolari rendano difficile per l'industria, in relazione alla situazione salariale provinciale, l'applicazione dell'aumento di cui al primo comma dell'articolo 20, le organizzazioni territoriali si incontreranno per rimuovere le difficolta'. TITOLO II. - IMPIEGATI Art. 24. AUMENTI DI ANZIANITA' L'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1937 alla data di applicazione del presente accordo sara' computata indipendentemente dal cambiamenti di categoria verticatisi in detto periodo. Art. 25. AUMENTI DI STIPENDIO Le parti convengono che gli impiegati aventi alla data di entrata in vigore del presente accordo retribuzione superiore al limiti di cui alla tabella B dell'articolo 25, debbono conseguire un aumento che li porti ad una retribuzione non inferiore a quella conseguita, per effetto dell'aumento, dall'impiegato avente retribuzione immediatamente inferiore al limite predetto. TITOLO III. - CATEGORIE SPECIALI Art. 35. AUMENTI DI RETRIBUZIONE Il chiarimento di cui all'articolo 25 del Titolo II si applica anche per gli aumenti relativi alle categorie disciplinate dal Titolo III. DICHIARAZIONE A VERBALE a) Rapporti di lavoro risoluti prima della sottoscrizione dell'accordo. Le Confederazioni contraenti, nel dare efficacia retroattiva al presente accordo, non hanno inteso di far rientrare nella sfera di applicazione di esso quei lavoratori il cui rapporto risulti risoluto prima della data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salva diversa pattuizione tra le parti interessate. b) Temperamenti sulla retroattivita'. Qualora la norma relativa alla retroattivita' determini ripercussioni gravi nella situazione di determinate categorie od aziende, le Organizzazioni territoriali competenti si incontreranno per adottare opportuni provvedimenti di forfetizzazione o ratizzazione. c) Tutela della industrie esportatrici. Per le industrie la cui attivita' e' strettamente legata alla possibilita' di esportazione le parti svolgeranno ogni possibile azione presso gli organi competenti per promuovere urgenti provvedimenti al fine di non compromettere la sopravvivenza delle industrie stesse, a seguito della situazione dei costi derivanti dall'applicazione del presente accordo. d) Applicazione dell'accordo nelle province della Sicilia. Le Confederazioni contraenti si danno atto che l'applicazione del presente nelle province della Sicilia avra' luogo in base alle norme che costituiscono oggetto di separato accordo. e) Applicazione dell'accordo per gli addetti alla industria conserviera. Per quanto concerne gli addetti all'industria conserviera l'applicazione del presente accordo e' subordinata all'esito delle trattative in corso tra le associazioni nazionali competenti o, in difetto, alle intese che interverranno tra le associazioni locali.