(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Chiarimenti)
                CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE 

 
                        CHIARIMENTI A VERBALE 

 
                         TITOLO I. - OPERAI 

 
                               Art. 1. 
                INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI 

 
  Ove condizioni particolari rendano difficile  per  l'industria,  in
relazione alla situazione salariale provinciale, l'applicazione della
norma  di  cui  all'articolo  1  (scarto  per  le   localita'   della
provincia),  le  organizzazioni  territoriali  si  incontreranno  per
rimuovere le difficolta'. 

 
                               Art. 2. 
               INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI 
         MINIMI DI PAGA PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 
                           DEL GRUPPO ZERO 

 
  I minimi di paga base da concordarsi per le  categorie  incasellate
nei  gruppo  zero  nelle  province  centro-meridionali  non  dovranno
risultare  superiori  a  quelli  concordati  per  le   corrispondenti
categorie del Nord. 
  Incasellamento categorie gomma, conduttori elettrici e concia. 
  Si da'  atto  che  la  competente  Federazione  del  Lavoratori  ha
richesto un diverso incasellamento per le  categorie  della  gomma  e
condottori elettrici nonche' della concia e che, in  proposito,  sono
in corso trattative tra le associazioni nazionali interessate. 

 
                               Art. 6. 
                             APPRENDISTI 

 
  Le parti riconoscono concordemente che il primo comma dell'articolo
6 debba essere applicato nel senso  che  l'apprendista  -  il  quale,
trovandosi nelle condizioni richieste, domandi di essere ammesso alla
prova del capolavoro - abbia diritto di compierla. 
  Per il secondo comma resta  chiarito  che,  qualora  il  datore  di
lavoro non si avvalga della facolta' di sottoporre l'apprendista alla
prova del  capolavoro,  il  periodo  di  apprendistato  si  considera
terminato a tutti gli effetti. L'apprendista, che non abbia  superato
il capolavoro e che  venga  adibito  prevalentemente  a  mansioni  di
manovale  specializzato,  ha,  in  ogni  caso,  diritto   al   minimo
contrattuale di tale categoria. 

 
                               Art. 7. 
                         LAVORI DISCONTINUI 

 
  Opportune norme di adattamento potranno essere  concordate  tra  le
associazioni  territoriali  competenti  per  gli  addetti  ai  lavori
discontinui e di semplice attesa o custodia,  che  prestano  la  loro
opera anche nei  periodi  di  viva  stagione  per  le  lavorazioni  a
carattere stagionale. 
  Per tali lavoratori, in via di massima, vale  il  principio  che  i
maggiori orari effettuati  durante  la  viva  stagione  compensano  i
minori orari effettuati durante il periodo della  morta;  stagione  e
cio' secondo le consuetudini in vigore. 
  Le norme di cui all'articolo 7 non modificano  le  consuetudini  in
atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento  o
nelle immediate vicinanze. 

 
                               Art. 8. 
                               COTTIMO 

 
  Si  chiarisce  che  l'ultimo  comma  dell'articolo  8   non   trova
applicazione nei casi in cui, restando inalterate  le  condizioni  di
lavoro, l'azienda richieda il mantenimento  della  stessa  produzione
individuale, salvo mi-gliori condizioni  aziendali  eventualmente  in
atto. 

 
                              Art. 11. 
          RICOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE 

 
  Le parti si danno atto che, per la identificazione delle indennita'
del penultimo comma dell'articolo  11,  non  deve  farsi  riferimento
tanto alla denominazione delle corresponsioni quanto alla  intrinseca
natura di esse ed  alle  circostanze  che  ne  hanno  determinato  la
concessione. 

 
                              Art. 13. 
                   VARIAZIONI DEL "TERZO ELEMENTO" 

 
  Per le variazioni del terzo elemento vale  quanto  sara'  stabilito
piu' appresso in  merito  al  contenuto  dell'articolo  20  circa  la
necessita' di adeguati temperamenti, per evitare che si  determinino,
in  dipendenza  dell'applicazione  delle  norme   dell'articolo   13,
inversioni  nella  situazione  retributiva  assoluta  del  lavoratori
interessati. 

 
                              Art. 17. 
                VARIAZIONI DI CONTINGENZA AL 1 aprile 

 
  L'applicazione di una percentuale unica del 14 per cento di aumento
convenzionale  dal  1  aprile   non   infirma   le   norme   relative
all'applicazione dei coefficienti  di  cui  all'articolo  15  per  le
successive normali revisioni. 

 
                              Art. 18. 
                 QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA 

 
  La rappresentanza industriale si impegna  a  non  fare  opposizione
all'indispensabile aumento de  contributi  per  la  gestione  assegni
familiari (che e' stato previsto  intorno  al  7-8  per  cento  delle
retribuzioni in atto) e dia applicazione  delle  nuove  misure  degli
assegni dal 1 aprile 1946,  con  gli  accorgimenti  necessari  per  i
relativi contributi. 

 
                              Art. 20. 
                           AUMENTO MINIMO 

 
  Le parti sono d'accordo che, in tutti i casi in cui  le  variazioni
della  retribuzione  siano  in  funzione  di  particolari  classi   o
scaglioni della retribuzione stessa, saranno adottati i  temperamenti
opportuni per evitare che si determinino inversioni nella  situazione
retributiva dei lavoratori interessati. 
  Ad esempio: per effetto del massimale  oltre  il  quale  non  opera
l'aumento del 4 per cento (art. 20) un lavoratore che abbia un  terzo
elemento di oltre lire 70 non puo'  avere  una  retribuzione  globale
complessiva  inferiore  a  quella  che  viene  a   conseguire   altro
lavoratore della stessa categoria che abbia un terzo elemento di lire
69,95. 
  Ove condizioni particolari rendano difficile  per  l'industria,  in
relazione  alla  situazione  salariale  provinciale,   l'applicazione
dell'aumento  di  cui   al   primo   comma   dell'articolo   20,   le
organizzazioni  territoriali  si  incontreranno  per   rimuovere   le
difficolta'. 

 
                       TITOLO II. - IMPIEGATI 

 
                              Art. 24. 
                        AUMENTI DI ANZIANITA' 

 
  L'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1937 alla data di  applicazione
del  presente   accordo   sara'   computata   indipendentemente   dal
cambiamenti di categoria verticatisi in detto periodo. 

 
                              Art. 25. 
                        AUMENTI DI STIPENDIO 

 
  Le parti convengono che gli impiegati aventi alla data  di  entrata
in vigore del presente accordo retribuzione superiore  al  limiti  di
cui alla tabella B dell'articolo 25, debbono  conseguire  un  aumento
che li porti ad una retribuzione non inferiore a  quella  conseguita,
per  effetto   dell'aumento,   dall'impiegato   avente   retribuzione
immediatamente inferiore al limite predetto. 

 
                  TITOLO III. - CATEGORIE SPECIALI 

 
                              Art. 35. 
                       AUMENTI DI RETRIBUZIONE 

 
  Il chiarimento di cui all'articolo 25  del  Titolo  II  si  applica
anche per gli aumenti relativi alle categorie disciplinate dal Titolo
III. 

 
                       DICHIARAZIONE A VERBALE 

 
    a)  Rapporti  di  lavoro  risoluti  prima  della   sottoscrizione
dell'accordo. 
  Le Confederazioni contraenti, nel  dare  efficacia  retroattiva  al
presente accordo, non hanno inteso di far rientrare  nella  sfera  di
applicazione di esso quei lavoratori il cui rapporto risulti risoluto
prima della data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salva diversa
pattuizione tra le parti interessate. 
    b) Temperamenti sulla retroattivita'. 
  Qualora   la   norma   relativa   alla   retroattivita'   determini
ripercussioni gravi nella  situazione  di  determinate  categorie  od
aziende, le Organizzazioni territoriali competenti  si  incontreranno
per   adottare   opportuni   provvedimenti   di   forfetizzazione   o
ratizzazione. 
    c) Tutela della industrie esportatrici. 
  Per le industrie la  cui  attivita'  e'  strettamente  legata  alla
possibilita' di esportazione  le  parti  svolgeranno  ogni  possibile
azione  presso  gli  organi   competenti   per   promuovere   urgenti
provvedimenti al fine di non  compromettere  la  sopravvivenza  delle
industrie stesse, a seguito  della  situazione  dei  costi  derivanti
dall'applicazione del presente accordo. 
    d) Applicazione dell'accordo nelle province della Sicilia. 
  Le Confederazioni contraenti si danno atto che  l'applicazione  del
presente nelle province della Sicilia avra' luogo in base alle  norme
che costituiscono oggetto di separato accordo. 
    e) Applicazione  dell'accordo  per  gli  addetti  alla  industria
conserviera. 
  Per  quanto  concerne   gli   addetti   all'industria   conserviera
l'applicazione del presente accordo e'  subordinata  all'esito  delle
trattative in corso tra le associazioni nazionali  competenti  o,  in
difetto, alle intese che interverranno tra le associazioni locali.