(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato I/II)
                             ALLEGATO I 

 
                             ALLEGATO II 

 
ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DEI LAVORATIVI  DELL'INDUSTRIA
CHIMICA (12 maggio 1945). 

 
  (Omissis). 

 
  In relazione alla richiesta  presentata  dalla  Organizzazione  dei
lavoratori dell'industria Chimica,  circa  la  classificazione  della
categoria a rettifica dell'accordo  di  perequazione  salariale  Alta
Italia 6  dicembre  1945  art.  2)  ed  a  valere  per  l'accordo  di
perequazione  salariale  per  il  Centro-Sud,  si   conviene   quanto
appresso: 
    1) I minimi salariali per  i  lavoratori  dell'industria  Chimica
rimangono  regolati  dalla   seguente   tabella   (Gruppo   II)   con
applicazione alla prima zona territoriale e con gli  scarti  previsti
per le altre zone: 

 
Operai specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20,50
Operai qualificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18,90
Manovali specializzati (op. com.). . . . . . . . . . . . . . L. 17,90
Manovali comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16,50 

 
    2) Il presente accordo avra' valore, per le  province  del  Nord,
dal giorno 6 maggio corr. 
    3)  E'  in  facolta'  delle  aziende  di  concedere   l'eventuale
recupero, a tariffa normale, delle  ore  di  sospensione  del  lavoro
verificatesi in relazione alla presente trattativa.