ALLEGATO I ALLEGATO II ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DEI LAVORATIVI DELL'INDUSTRIA CHIMICA (12 maggio 1945). (Omissis). In relazione alla richiesta presentata dalla Organizzazione dei lavoratori dell'industria Chimica, circa la classificazione della categoria a rettifica dell'accordo di perequazione salariale Alta Italia 6 dicembre 1945 art. 2) ed a valere per l'accordo di perequazione salariale per il Centro-Sud, si conviene quanto appresso: 1) I minimi salariali per i lavoratori dell'industria Chimica rimangono regolati dalla seguente tabella (Gruppo II) con applicazione alla prima zona territoriale e con gli scarti previsti per le altre zone: Operai specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20,50 Operai qualificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18,90 Manovali specializzati (op. com.). . . . . . . . . . . . . . L. 17,90 Manovali comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16,50 2) Il presente accordo avra' valore, per le province del Nord, dal giorno 6 maggio corr. 3) E' in facolta' delle aziende di concedere l'eventuale recupero, a tariffa normale, delle ore di sospensione del lavoro verificatesi in relazione alla presente trattativa.