(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato III)
                            ALLEGATO III 

 
ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE  INDUSTRIE  TESSILI  (12
                            maggio 1946). 

 
  (Omissis). 

 
  Si e' addivenuti alla stipulazione del presente accordo in base  al
quale, senza alcun pregiudizio della definitiva sistemazione  che  le
singole categorie  industriali  si  daranno  attraverso  i  contratti
nazionali, le industrie comprese in detto Gruppo T vengono divise nei
seguenti raggruppamenti: 
    A) - 1) Lana: tessimento dei nastri di seta per cappello da uomo;
tintoria, stamperia, apparecchiatura e fissaggio della seta per conto
terzi; 
    2) Tutte le categorie non contenute nei raggruppamenti  1°  e  3°
coi minimi tabellari di cui al punto B; 
    3) Juta; trecce e stringhe, coi minimi tabellari della tabella  T
dell'accordo 6 dicembre 1945. 
  Per quanto concerne  il  settore  industriale  laniero,  avendo  la
F.I.O.T. prospettata una situazione di disagio determinatasi  fra  le
maestranze per i dislivelli salariali di ratto verificatisi in alcune
zone, la rappresentanza industriale laniera riconosce  la  necessita'
di pro-cedere ad approfondite indagini, per accertare  con  esattezza
gli estremi di tale situazione, e  conviene  di  incontrarsi  con  la
F.I.O.T. stessa a Milano entro il 22 maggio corrente  allo  scopo  di
completare, per  la  parte  che  la  concerne,  il  presente  accordo
inserendo il settore nel 1° raggruppamento della tabella T e fissando
i relativi minimi salariali che avranno comunque vigore con la stessa
decorrenza del presente accordo. 
  Sempre con riferimento al 1°  raggruppamento  si  conviene  che  la
misura dei minimi di  paga  di  ciascuna  delle  altre  categorie  di
industria   sara'   distintamente   determinata   dalle    rispettive
organizzazioni industriali di categoria; 
    B) Con riferimento al secondo raggruppamento si conviene che, non
potendosi far piu'  analitica  valutazione  delle  particolarita'  di
ciascuna  delle  categorie  di  industrie,  le   stesse   abbiano   a
prospettare le loro richieste in sede di  stipulazione  di  contratto
nazionale, fermo  restando  nel  frattempo  le  situazioni  di  fatto
acquisite. 
  I nuovi minimi tabellari orari del secondo  raggruppamento  sono  i
seguenti: 
Specializzati e uomini ausiliari specializzati...... L. 19,65 12,55 
Ausiliari qualificati............................... " 18,50 - 
  Operai qualificati di 1ª categoria.................. " 17,50 12 - 
Operai qualificati di 2ª categoria (sopra i 16 anni)  "  16.90  11.45
Operai comuni sopra i 18 anni.......................  "  16,35  10,30
Manovali comuni sopra i 18 anni.....................  "  15,30  10,30
Operai qualificati al di sotto dei 16 anni.......... " - 9,25  Operai
comuni dai 16 ai 18 anni..................... "  12,55  10,10  Operai
comuni al di sotto dei 16 anni............... "  9,80  8,70  Manovali
comuni dai 16 ai 18 anni...................  "  11,45  9,80  Manovali
comuni al di sotto dei 16 anni............. " 9,55 8,45 
Conduttori di generatori di vapore per i quali e ri- 
  chiesta la patente di 2° grado generale oppure di 
  3° grado particolare, nonche conduttori quali e' 
     richiesta la patente di 3° grado.................. " 22 - - 
Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i 
  quali e richiesta la patente di 3° grado generale 
     o particolare..................................... " 21 - - 

 
    C) Colla sistemazione raggiunta si dichiarano superate e  risolte
le riserve  contenute  negli  accordi  provvisori  stipulati  per  la
corresponsione di acconti alle maestranze  di  alcuni  settori  o  di
alcune zone tessili per la  parte  concernente  il  riferimento  alla
prevista stipulazione di accordi nazionali. 
  Per tutto quanto non contemplato dal  presente  accordo  e  non  in
contrasto col medesimo viene riconfermato il  concordato  6  dicembre
1945 colle eventuali successive  modifiche  che  venissero  stabilite
dalle Confederazioni contraenti; 
    D) Circa le condizioni di applicazione dell'art. 2, comma secondo
e terzo,  per  il  coordinamento  con  le  condizioni  gia'  concesse
individualmente per riconosciuti meriti, si chiarisce che laddove, in
dipendenza  delle  stesse  condizioni,  abbia  gia'  avuto  luogo  un
assorbimento,  i  predetti  comma  non  avranno  pii  alcun   effetto
operativo; 
    E) Il presente accordo decorre a partire dal 1° periodo  di  paga
che avra' inizio successivamente alla data della sua  stipulazione  e
rimarra' tassativamente in vigore  per  le  rispettive  categorie  di
lavoratori fino a quando non sara' sostituito dai  singoli  contratti
nazionali di categoria; 
    F) Per le questioni non risolute nel presente  accordo  le  parti
contraenti convengono di incontrarsi a Milano entro  15  girni  dalla
data odierna.