ALLEGATO III ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE INDUSTRIE TESSILI (12 maggio 1946). (Omissis). Si e' addivenuti alla stipulazione del presente accordo in base al quale, senza alcun pregiudizio della definitiva sistemazione che le singole categorie industriali si daranno attraverso i contratti nazionali, le industrie comprese in detto Gruppo T vengono divise nei seguenti raggruppamenti: A) - 1) Lana: tessimento dei nastri di seta per cappello da uomo; tintoria, stamperia, apparecchiatura e fissaggio della seta per conto terzi; 2) Tutte le categorie non contenute nei raggruppamenti 1° e 3° coi minimi tabellari di cui al punto B; 3) Juta; trecce e stringhe, coi minimi tabellari della tabella T dell'accordo 6 dicembre 1945. Per quanto concerne il settore industriale laniero, avendo la F.I.O.T. prospettata una situazione di disagio determinatasi fra le maestranze per i dislivelli salariali di ratto verificatisi in alcune zone, la rappresentanza industriale laniera riconosce la necessita' di pro-cedere ad approfondite indagini, per accertare con esattezza gli estremi di tale situazione, e conviene di incontrarsi con la F.I.O.T. stessa a Milano entro il 22 maggio corrente allo scopo di completare, per la parte che la concerne, il presente accordo inserendo il settore nel 1° raggruppamento della tabella T e fissando i relativi minimi salariali che avranno comunque vigore con la stessa decorrenza del presente accordo. Sempre con riferimento al 1° raggruppamento si conviene che la misura dei minimi di paga di ciascuna delle altre categorie di industria sara' distintamente determinata dalle rispettive organizzazioni industriali di categoria; B) Con riferimento al secondo raggruppamento si conviene che, non potendosi far piu' analitica valutazione delle particolarita' di ciascuna delle categorie di industrie, le stesse abbiano a prospettare le loro richieste in sede di stipulazione di contratto nazionale, fermo restando nel frattempo le situazioni di fatto acquisite. I nuovi minimi tabellari orari del secondo raggruppamento sono i seguenti: Specializzati e uomini ausiliari specializzati...... L. 19,65 12,55 Ausiliari qualificati............................... " 18,50 - Operai qualificati di 1ª categoria.................. " 17,50 12 - Operai qualificati di 2ª categoria (sopra i 16 anni) " 16.90 11.45 Operai comuni sopra i 18 anni....................... " 16,35 10,30 Manovali comuni sopra i 18 anni..................... " 15,30 10,30 Operai qualificati al di sotto dei 16 anni.......... " - 9,25 Operai comuni dai 16 ai 18 anni..................... " 12,55 10,10 Operai comuni al di sotto dei 16 anni............... " 9,80 8,70 Manovali comuni dai 16 ai 18 anni................... " 11,45 9,80 Manovali comuni al di sotto dei 16 anni............. " 9,55 8,45 Conduttori di generatori di vapore per i quali e ri- chiesta la patente di 2° grado generale oppure di 3° grado particolare, nonche conduttori quali e' richiesta la patente di 3° grado.................. " 22 - - Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali e richiesta la patente di 3° grado generale o particolare..................................... " 21 - - C) Colla sistemazione raggiunta si dichiarano superate e risolte le riserve contenute negli accordi provvisori stipulati per la corresponsione di acconti alle maestranze di alcuni settori o di alcune zone tessili per la parte concernente il riferimento alla prevista stipulazione di accordi nazionali. Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo e non in contrasto col medesimo viene riconfermato il concordato 6 dicembre 1945 colle eventuali successive modifiche che venissero stabilite dalle Confederazioni contraenti; D) Circa le condizioni di applicazione dell'art. 2, comma secondo e terzo, per il coordinamento con le condizioni gia' concesse individualmente per riconosciuti meriti, si chiarisce che laddove, in dipendenza delle stesse condizioni, abbia gia' avuto luogo un assorbimento, i predetti comma non avranno pii alcun effetto operativo; E) Il presente accordo decorre a partire dal 1° periodo di paga che avra' inizio successivamente alla data della sua stipulazione e rimarra' tassativamente in vigore per le rispettive categorie di lavoratori fino a quando non sara' sostituito dai singoli contratti nazionali di categoria; F) Per le questioni non risolute nel presente accordo le parti contraenti convengono di incontrarsi a Milano entro 15 girni dalla data odierna.