(Convenzione-art. 16)
                             Articolo 16 
 
  Se la comparizione personale di un testimone e'  necessaria  in  un
procedimento penale, il Governo del paese in cui risiede il testimone
lo invitera' a rispondere alla convocazione che gli e' stata rivolta. 
In tal caso, le indennita' di trasferta  e  di  soggiorno,  calcolate
sulla base della residenza del testimone,  saranno  almeno  uguali  a
quelle accordate sulla base delle tariffe e regolamenti in vigore nel
paese  in  cui  dovra'  aver  luogo  l'audizione;  a  richiesta   del
testimone, questi ricevera', a cura  delle  autorita'  consolari  del
paese richiedente, l'anticipo di tutte o  di  parte  delle  spese  di
viaggio. 
  Nessun testimone, qualunque sia la sua nazionalita', che, citato in
uno dei due paesi, si presenti  volontariamente  davanti  ai  giudici
dell'altro paese potra' essere perseguito o  arrestato  per  fatti  o
condanne anteriori alla  sua  partenza  dal  territorio  dello  Stato
richiesto. Tale immunita' cessera' trenta giorni dopo la data in  cui
avra' avuto termine la deposizione e in cui sia  stato  possibile  il
ritorno del testimone.