(Convenzione - art. 24)
                            Articolo 24. 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Un trattato entra in vigore in base alle modalita' ed alla  data
fissata dalle disposizioni in esso contenute o mediante  accordo  tra
gli Stati che hanno partecipato ai negoziati. 
  2. In mancanza di tali  disposizioni  o  di  un  tale  accordo,  un
trattato entra in vigore quando sia stato accertato  il  consenso  di
tutti  gli  Stati  che  hanno  partecipato  ai  negoziati  ad  essere
vincolati dal trattato. 
  3. Quando il consenso di  uno  Stato  ad  essere  vincolato  da  un
trattato sia stato accertato in una data  posteriore  all'entrata  in
vigore  di  detto  trattato,  esso,  a  meno  che  non  sia  disposto
altrimenti, entra in vigore nei confronti di  tale  Stato  in  quella
stessa data. 
  4.   Le   disposizioni   di   un   trattato    che    regolamentano
l'autenticazione del testo, l'accertamento del consenso  degli  Stati
ad esserne vincolati, le modalita' o la data  della  sua  entrata  in
vigore, le riserve, le funzioni del depositario,  nonche'  tutti  gli
altri problemi che vengono necessariamente a porsi prima dell'entrata
in vigore del trattato stesso, sono applicabili a partire dalla  data
dell'adozione del testo.