(Convenzione-art. 21)
                             Articolo 21 
 
  1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati  membri
del Consiglio  d'Europa.  Essa  sara'  ratificata  o  accettata.  Gli
strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso  il
Segretario generale del Consiglio d'Europa. 
  2. La convenzione entrera' in vigore tre  mesi  dopo  la  data  del
deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 
  3. Essa entrera' in vigore per ogni altro Stato firmatario  che  la
ratifichi o l'accetti successivamente, tre  mesi  dopo  la  data  del
deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.