(Convenzione-art. 22)
                             Articolo 22 
 
  1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione il  Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare  qualsiasi  Stato
non membro del Consiglio ad aderire alla presente convenzione. 
  2. L'adesione avverra' mediante il deposito, presso  il  Segretario
generale del Consiglio d'Europa, di uno  strumento  di  adesione  che
avra' efficacia tre mesi dopo la data di detto deposito.