(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23 
 
  1. Ogni  Parte  contraente  potra',  all'atto  della  firma  o  del
deposito del proprio strumento di  ratifica,  di  accettazione  o  di
adesione,  indicare  il  territorio  o  i  territori  ai   quali   si
applichera' la presente convenzione. 
  2. Ogni Parte contraente potra', all'atto del deposito del  proprio
strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in  qualunque
altra  data  successiva,  estendere  l'applicazione  della   presente
convenzione, mediante  dichiarazione  da  indirizzare  al  Segretario
generale del Consiglio d'Europa, ad ogni  altro  territorio  indicato
nella  dichiarazione  stessa  e  di  cui  essa  curi   le   relazioni
internazionali o per il quale sia  autorizzata  ad  assumere  impegni
internazionali. 
  3. Qualsiasi dichiarazione che sia stata fatta in base al paragrafo
precedente potra', per quel che riguarda qualsiasi territorio  citato
in tale  dichiarazione,  essere  ritirata  alle  condizioni  previste
dall'articolo 27 della presente convenzione.