(Convenzione-art. 24)
                             Articolo 24 
 
  1. Ogni Parte contraente la cui legislazione preveda piu'  tipi  di
adozione avra' la facolta' di applicare ad uno solo di tali  tipi  le
disposizioni dei paragrafi 1,  2,  3  e  4  dell'articolo  10  e  dei
paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12 della presente convenzione. 
  2. La  Parte  contraente  che  si  avvarra'  di  tale  facolta'  lo
notifichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa,  all'atto
della firma o del deposito del  proprio  strumento  di  ratifica,  di
accettazione o di adesione, o all'atto di una dichiarazione fatta  ai
sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23  della  presente  Convenzione,
nella quale indichera' le modalita' in base  alle  quali  esercitera'
tale facolta'. 
  3.  Detta  Parte  contraente  potra'  cessare  di  esercitare  tale
facolta', dandone  notifica  al  Segretario  generale  del  Consiglio
d'Europa.