(Convenzione-art. 25)
                             Articolo 25 
 
  1. Ogni  Parte  contraente  potra',  all'atto  della  firma  o  del
deposito del proprio strumento di  ratifica,  di  accettazione  o  di
adesione, o anche in occasione di una dichiarazione  fatta  ai  sensi
del  paragrafo  2  dell'articolo  23  della   presente   Convenzione,
formulare  non  piu'  di  due  riserve  riguardo  alle   disposizioni
contenute nella II parte della convenzione stessa. 
  Non sono autorizzate riserve di carattere  generale;  ogni  riserva
non potra' vertere che su di una singola disposizione. 
  Ogni riserva avra' efficacia per cinque anni a partire  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione  per  la  Parte
contraente in questione. Tale riserva  potra'  essere  rinnovata  per
successivi  periodi  di  cinque  anni,  mediante   dichiarazione   da
indirizzare, prima dello  scadere  di  ogni  periodo,  al  Segretario
generale del Consiglio d'Europa. 
  2. Ogni Parte contraente potra' ritirare, del tutto o in parte, una
riserva da essa formulata in base al paragrafo  precedente,  mediante
dichiarazione da indirizzare al  Segretario  generale  del  Consiglio
d'Europa e che avra' efficacia a partire  dalla  data  in  cui  sara'
stata da questi ricevuta.