(Convenzione-art. 27)
                             Articolo 27 
 
  1.  La  presente   convenzione   restera'   in   vigore   a   tempo
indeterminato. 
  2.  Ogni  Parte  contraente  potra',  per  quel  che  la  riguarda,
denunciare la  presente  convenzione  indirizzando  una  notifica  al
Segretario generale del Consiglio d'Europa. 
  3. Tale  denuncia  avra'  efficacia  sei  mesi  dopo  la  data  del
ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale.