(Convenzione-art. 28)
                             Articolo 28 
 
  Il Segretario generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato  che  abbia  aderito
alla presente convenzione: 
    a) ogni firma; 
    b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di  accettazione  o
di adesione; 
    c) ogni data di entrata in vigore della presente  convenzione  in
base all'articolo 21; 
    d) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo
1; 
    e) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo
2; 
    f) ogni dichiarazione ricevuta  in  base  alle  disposizioni  dei
paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23; 
    g) ogni informazione  ricevuta  in  base  alle  disposizioni  dei
paragrafi 2 e 3 dell'articolo 24; 
    h) ogni riserva formulata in base alle disposizioni del paragrafo
1 dell'articolo 25; 
    i)  il  rinnovo  di  ogni  riserva  effettuato   in   base   alle
disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25; 
    j) il ritiro di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 25; 
    k)  ogni   notifica   formulata   in   base   alle   disposizioni
dell'articolo 26; 
    l) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo
27 e la data in cui la denuncia avra' efficacia. 
 
  IN FEDE DI CHE, i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato la presente convenzione. 
 
  FATTO a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed  in  inglese,
entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia  conforme  ad  ogni
Stato firmatario ed aderente. 
 
    (seguono le firme) 
 
              Visto, il Ministro per gli affari esteri 
                                MORO