(Patto internazionale-art. 20)
                             Articolo 20 
 
  Gli Stati parti del presente Patto  e  gli  istituti  specializzati
interessati possono  presentare  al  Consiglio  economico  e  sociale
osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta  in
base all'articolo 19 o su qualunque menzione di  una  raccomandazione
d'ordine generale che figuri in un  rapporto  della  Commissione  dei
diritti dell'uomo in un documento menzionato in tale rapporto.