Art. 26
1. - La disinfezione, la disinsettazione, la derattizzazione ed
ogni altra operazione sanitaria sono espletate in maniera da:
a) evitare ogni inutile disagio alle persone e alcun pregiudizio
per la loro salute;
b) non provocare alcun danno alla struttura della nave, aeronave
od altro veicolo o alle attrezzature di bordo;
c) evitare ogni rischio d'incendio.
2. - Nell'eseguire tali operazioni sui carichi, merci, bagagli,
containers ed altri oggetti, saranno adottate le precauzioni
necessarie ad evitare ogni danno.
3. - Qualora l'Organizzazione raccomandasse metodi o procedimenti,
saranno questi ultimi ad essere adottati.