(Regolamento - art. 26)
                               Art. 26 
 
  1. - La disinfezione, la  disinsettazione,  la  derattizzazione  ed
ogni altra operazione sanitaria sono espletate in maniera da: 
    a) evitare ogni inutile disagio alle persone e alcun  pregiudizio
per la loro salute; 
    b) non provocare alcun danno alla struttura della nave,  aeronave
od altro veicolo o alle attrezzature di bordo; 
    c) evitare ogni rischio d'incendio. 
  2. - Nell'eseguire tali operazioni  sui  carichi,  merci,  bagagli,
containers  ed  altri  oggetti,  saranno  adottate   le   precauzioni
necessarie ad evitare ogni danno. 
  3. - Qualora l'Organizzazione raccomandasse metodi o  procedimenti,
saranno questi ultimi ad essere adottati.