Art. 26 1. - La disinfezione, la disinsettazione, la derattizzazione ed ogni altra operazione sanitaria sono espletate in maniera da: a) evitare ogni inutile disagio alle persone e alcun pregiudizio per la loro salute; b) non provocare alcun danno alla struttura della nave, aeronave od altro veicolo o alle attrezzature di bordo; c) evitare ogni rischio d'incendio. 2. - Nell'eseguire tali operazioni sui carichi, merci, bagagli, containers ed altri oggetti, saranno adottate le precauzioni necessarie ad evitare ogni danno. 3. - Qualora l'Organizzazione raccomandasse metodi o procedimenti, saranno questi ultimi ad essere adottati.