(Regolamento - art. 27)
                               Art. 27 
 
  1. - A richiesta, l'Autorita' sanitaria rilascia  gratuitamente  al
trasportatore  un  certificato  indicante  le  misure  adottate   nei
confronti della nave, dell'aeromobile, treno, veicolo stradale, altro
mezzo di trasporto o containers, le parti del  veicolo  sottoposte  a
trattamento, i metodi impiegati nonche' le  ragioni  che  hanno  reso
necessario l'applicazione delle misure. 
  Nel caso di un aeromobile, il certificato puo' essere sostituito, a
richiesta, dalla trascrizione nella parte sanitaria  del  certificato
generale dell'aeromobile. 
  2.  -  Parimenti  l'Autorita'  sanitaria  rilascia  a  richiesta  e
gratuitamente: 
    a) ai viaggiatori un certificato con la  indicazione  della  data
del suo arrivo o della sua partenza e delle misure applicate alla sua
persona ed ai bagagli; 
    b)  ai  vettori  o  agli  spedizionieri,  ai  destinatari  e   ai
trasportatori, od ai  loro  rispettivi  agenti,  un  certificato  con
l'indicazione delle misure applicate alle merci.