Art. 27 1. - A richiesta, l'Autorita' sanitaria rilascia gratuitamente al trasportatore un certificato indicante le misure adottate nei confronti della nave, dell'aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o containers, le parti del veicolo sottoposte a trattamento, i metodi impiegati nonche' le ragioni che hanno reso necessario l'applicazione delle misure. Nel caso di un aeromobile, il certificato puo' essere sostituito, a richiesta, dalla trascrizione nella parte sanitaria del certificato generale dell'aeromobile. 2. - Parimenti l'Autorita' sanitaria rilascia a richiesta e gratuitamente: a) ai viaggiatori un certificato con la indicazione della data del suo arrivo o della sua partenza e delle misure applicate alla sua persona ed ai bagagli; b) ai vettori o agli spedizionieri, ai destinatari e ai trasportatori, od ai loro rispettivi agenti, un certificato con l'indicazione delle misure applicate alle merci.