(Regolamento - art. 28)
                               Art. 28 
 
  1. - Le persone sottoposte a  sorveglianza  sanitaria  non  saranno
soggette all'isolamento e manterranno liberta' di movimento. 
  Durante il periodo  di  sorveglianza,  l'Autorita'  sanitaria  puo'
chiedere loro di presentarsi ad essa, se  necessario,  ad  intervalli
determinati. Tenuto conto dei limiti di cui all'art.  1,  l'Autorita'
sanitaria puo' altresi' sottoporre tali persone ad una visita  medica
e procedere a tutti gli accertamenti necessari per verificare il loro
stato di salute. 
  2.- Le persone sottoposte a sorveglianza qualora  si  trasferiscano
in altre localita' situate all'interno  o  al  difuori  dello  stesso
territorio  sono  tenute  ad  informare  l'Autorita'  sanitaria   che
informera'  immediatamente  l'Autorita'  sanitaria   del   luogo   di
destinazione. Tali persone al loro arrivo sono tenute a presentarsi a
queste ultime autorita' che potranno del pari sottoporle alle  misure
previste al numero i del presente articolo.