(Regolamento - art. 29)
                               Art. 29 
 
  Tranne in caso di  emergenza  comportante  grave  pericolo  per  la
salute pubblica, l'Autorita' sanitaria di un porto o di un  aeroporto
non potra', a causa di  un'altra  malattia  epidemica,  rifiutare  la
libera pratica ad una nave  od  aeromobile  che  non  sia  infetta  o
sospetta di essere di una  malattia  sottoposta  al  Regolamento;  in
particolare, essa non deve impedirle di scaricare o di caricare merci
o provviste o di prendere a bordo combustibile o carburanti  o  acqua
potabile.