Art. 29 Tranne in caso di emergenza comportante grave pericolo per la salute pubblica, l'Autorita' sanitaria di un porto o di un aeroporto non potra', a causa di un'altra malattia epidemica, rifiutare la libera pratica ad una nave od aeromobile che non sia infetta o sospetta di essere di una malattia sottoposta al Regolamento; in particolare, essa non deve impedirle di scaricare o di caricare merci o provviste o di prendere a bordo combustibile o carburanti o acqua potabile.