(Regolamento - art. 30)
                               Art. 30 
 
  L'Autorita'  sanitaria  puo'  adottare  ogni  misura  pratica   per
impedire ad una nave di versare nelle acque di un porto, di un  fiume
o  di  un  canale,  acque  reflue  e  rifiuti  tali   da   provocarne
l'inquinamento.